Sentenza 04 marzo 2010
Il criterio della disponibilità di risorse economiche stabili,
regolari e sufficienti per il mantenimento di sé e dei propri
familiari tali da escludere il ricorso al sistema di assistenza
sociale dello Stato membro (direttiva n. 2003/1986), non consente ad
uno Stato membro di introdurre un livello minimo di reddito così
elevato da escludere il possibile ricorso a forme di assistenza
sociale erogate dalle autorità comunali per far fronte a necessità
straordinarie o impreviste. L’obiettivo della direttiva è infatti
quello di favorire l’istituto del ricongiungimento familiare e di
garantire il rispetto del diritto all’unità familiare quale diritto
umano fondamentale. Ne consegue che gli Stati possono indicare un
importo di riferimento, in considerazione del salario minimo ovvero
della pensione minima nazionale, ma non possono imporre un importo di
reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento
familiare sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da un esame
concreto della situazione di ciascun richiedente, poiché in tale
situazione si verrebbe meno agli obblighi di individualizzazione
dell’esame delle domande di ricongiungimento previsti dall’art. 17
della stessa Direttiva.