Deliberazione 2002, n.2/2002/P
Il Fondo edifici di culto ente con propria personalità giuridica ed
autonomia contabile ed organizzativa, costituisce una fondazione: per
espressa volontà legislativa non è pertanto considerato un soggetto,
bensì un oggetto di attività giuridica e l’art. 57 L. n. 222/1985
ne affida l’amministrazione al Ministero dell’Interno che ne ha la
rappresentanza giuridica. Assume, pertanto, la natura giuridica di
ente – organo incardinato nella persona giuridica Stato. Di
conseguenza, gli atti del detto Fondo sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti.