Sentenza 17 luglio 1998, n.268
E’ illegittimo l’art. 8, della legge 10 marzo 1955, n. 96,
concernente “Provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti” – nel testo
sostituito prima dall’art. 4, della legge 8 novembre 1956, n. 1317 e
poi dall’art. 4, della legge 22 dicembre 1980, n. 932 – nella parte in
cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le
domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia
parte anche un rappresentante dell’Unione delle Comunità ebraiche
italiane; detta disposizione, infatti, contrasta con l’art. 3 della
Costituzione laddove non prevede, così determinando una
ingiustificata disparità di trattamento, che della commissione in
questione faccia parte anche un esponente della Comunità ebraica,
perché concorra ad esprimere per i perseguitati razziali –
analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici con la
partecipazione di rappresentanti della loro Associazione – le
complesse valutazioni richieste dalla stessa legge per il
riconoscimento della condizione di perseguitato e per la concessione
dei relativi benefici.