Sentenza 13 gennaio 2010, n.399
La L. 27 maggio 1929, n. 847 richiama, all’art. 18, per il caso in
cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico, la
disciplina del matrimonio putativo. Ciò avviene tramite il rinvio
originariamente all’art. 116 c.c., quindi all’art. 128 c.c. del
1942 ed, infine, dopo la riforma del diritto di famiglia alla
disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129 bis c.c. Ne consegue
che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di
separazione dei coniugi, viene di conseguenza meno il potere-dovere
del giudice di statuire in ordine all’assegno di mantenimento in
favore del coniuge separato.