Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 gennaio 2010, n.399

La L. 27 maggio 1929, n. 847 richiama, all’art. 18, per il caso in
cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico, la
disciplina del matrimonio putativo. Ciò avviene tramite il rinvio
originariamente all’art. 116 c.c., quindi all’art. 128 c.c. del
1942 ed, infine, dopo la riforma del diritto di famiglia alla
disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129 bis c.c. Ne consegue
che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di
separazione dei coniugi, viene di conseguenza meno il potere-dovere
del giudice di statuire in ordine all’assegno di mantenimento in
favore del coniuge separato.

Sentenza 22 gennaio 2010, n.1096

ll carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente
di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei
ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno di mantenimento, in
quanto – proprio in considerazione di detta precarietà – tale
rapporto è destinato ad influire solo su quella parte dell’assegno
volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia
giuridicamente garantite, che l’art. 5 della legge sul divorzio ha
inteso tutelare finché l’avente diritto non contragga un nuovo
matrimonio. Né la nascita di un figlio può considerarsi idonea a
mutarne sotto il profilo giuridico la natura, potendo di fatto
cementare l’unione ma senza dar luogo all’insorgenza di diritti ed
obblighi, in quanto il soggetto economicamente più debole non
acquisisce comunque il grado di tutela necessario a giustificare la
perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.

Sentenza 04 marzo 2005, n.4795

La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata
in giudicato non impedisce la successiva delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, purchè le parti nel
giudizio di divorzio non abbiano introdotto esplicitamente questioni
concernenti l’esistenza e la validità del vincolo. La dichiarazione
di efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica
non travolge, in ogn caso, il capo della sentenza relativo
all’assegno di mantenimento.

Disegno di legge 10 novembre 2003, n.4470

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Elettra Deiana, n. 4470 del 10 novembre 2003: “Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme relative al matrimonio e al suo scioglimento e/o annullamento, attuative del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la […]

Progetto di legge 20 ottobre 2003, n.4399

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, di iniziativa dell’On.le Alessandra Mussolini, n. 4399 del 20 ottobre 2003: “Disciplina della convivenza familiare”. ONOREVOLI COLLEGHI ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli studi sul fenomeno della evoluzione del « sistema famiglia » seguono da anni e con attenzione crescente la diversa scelta volontaristica degli elementi di una coppia […]