Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 11 maggio 2018, n.11553

Le statuizioni economiche prese durante la separazione decadono con la
delibazione della nullità del matrimonio, mentre permane
l’assegno divorzile se il pronunciamento del tribunale
ecclesiastico interviene dopo la sentenza di divorzio passato in
giudicato.

Messaggio 29 settembre 2006, n.25928

INPS. Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito. Messaggio 29 settembre 2006, n. 25928: “Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia”. OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia. Come è noto la normativa sull’assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito […]

Disegno di legge 03 febbraio 2004, n.4662

Camera dei Deputati. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Giovanni Kessler, n. 4662 del 3 febbraio 2004: “Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge intende intervenire nella materia del diritto di famiglia introducendo modifiche al regime patrimoniale che discende dalla dichiarazione di nullita` del matrimonio proveniente da ordinamento […]

Sentenza 25 marzo 2003, n.8/SSRR/QM

L’art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come modificato
dall’art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, prevede la
concessione, in favore dei cittadini italiani che siano stati
perseguitati, nelle circostanze di cui all’art. 1, della legge 10
marzo 1955, n. 96 (sottoposizione “ad atti di violenza ad opera di
persone al servizio dello Stato”), di un assegno vitalizio di
benemerenza, reversibile ai familiari superstiti, pari al trattamento
minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Al riguardo, va precisato come il concetto di violenza,
preso in considerazione dalla menzionata disposizione, debba
necessariamente comprendere anche l’applicazione delle misure
discriminatorie poste in essere in esecuzione delle cc.dd. “leggi
razziali”. Ciascuno dei singoli provvedimenti amministrativi di
attuazione di detta normativa va, infatti, considerato come
un’offesa ai valori fondamentali dell’individuo e l’espressione
della violazione del diritto naturale, degli appartenenti alla
minoranza ebraica, alla propria identità socio-culturale. Pertanto,
le misura concrete di attuazione della normativa antisemita (quali,
nel caso si specie, l’espulsione di una alunna da una scuola
pubblica) debbono ritenersi idonee – sebbene non espressamente
menzionate dalla normativa sopra citata – a concretizzare una
specifica azione lesiva proveniente dell’apparato statale e diretta
a ledere la persona nei suoi diritti inviolabili, con conseguente
possibilità per la stessa di beneficiare della disciplina di
benemerenza in esame.

Sentenza 23 marzo 2001, n.4202

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 23 marzo 2001, n. 4202 (G. Olla; F. Felicetti) MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 c.p.c., 129 bis cod. civ. e 8 della legge 28 marzo 1985, n. 121. Si deduce in proposito che l’art. 8 della legge n. […]