Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 aprile 2003, n.12739

In tema di contribuzione alla Cassa Unica per gli assegni familiari,
il beneficio dall’esonero dal pagamento dei contributi è previsto in
favore dei datori di lavoro esercenti istituzionalmente le attività
di erogazione di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di
assistenza sociale che – a prescindere dalla natura imprenditoriale –
non abbiano fini di lucro, purché assicurino ai propri dipendenti un
trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni
familiari. Ne consegue che, ove una casa di cura gestita da una
congregazione religiosa produca utili di esercizio, viene meno il
presupposto dell’assenza di fini di lucro, senza che rilevi in
contrario la destinazione degli stessi utili al raggiungimento delle
finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione.