Sentenza 27 aprile 1993, n.195
L’intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili
o comunque a facilitare le attivita’ di culto – quali estrinsecazioni
della fondamentale e inviolabile liberta’ religiosa enunciata
dall’art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della
laicita’ dello Stato, il quale implica non gia’ indifferenza dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
liberta’ di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.
* Avvocatura Generale dello Stato, Atto di intervento per la Regione
Abruzzo
[/areetematiche/documenti/documents/avvgenstato_intervento_abruzzo.pdf]
* Memoria di parte per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova [/areetematiche/documenti/documents/memoria_tdg.pdf] (Avv.ti
Barile, Rescigno e Clarizia)