Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 aprile 2002, n.6424

Il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972,
risulta essere di carattere perentorio, e la non tempestività della
domanda può ragionevolmente essere richiamata dall’amministrazione a
congrua giustificazione della sua determinazione di respingere la
richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Sentenza 14 maggio 2002, n.4915

L’art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, letto in
combinato disposto con l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al
servizio civile al posto di quello militare, il termine annuale si
applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro
il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999
era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con
gli art. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. Ciò avviene perché rientra nella
discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a
regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento
delle opposte esigenze dell’amministrazione con quelle del cittadino
arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, onde evitare che il
periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die.

Sentenza 30 ottobre 2001, n.236

Il termine di nove mesi, sancito dall’art. 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 504 del 1997, la scadenza del quale comporta l’esonero
definitivo dall’obbligo di prestazione del servizio civile o militare,
decorre dal l gennaio 2000, anche per le istanze presentate prima di
tale data, in forza dell’art. 13 del decreto legislativo n. 504 del
1997.

Sentenza 22 maggio 2001, n.3897

I termini previsti dall’art. 1 comma 5 del d.lg. 30 dicembre 1997 n.
504, che fissa il termine massimo complessivamente non superiore a
nove mesi per l’avviamento al servizio civile, si applicano alle
domande presentate dopo l’1 gennaio 2000.