Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 settembre 2015, n.38733

Sebbene non possa escludersi in linea astratta che “le
indispensabili esigenze di vita” di cui terzo comma
dell’art. 284 c.p.p. possano riguardare bisogni non solo
materiali, ma anche spirituali, nel cui ambito potrebbe rientrare la
soddisfazione bisogni di natura religiosa, occorre considerare il
disposto di cui all’art. 277 c.p.p., che nel prevedere che le
misure cautelari salvaguardino i diritti della persona, subordina il
loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari,
sicchè deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti
di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà
normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione
non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia
finalizzata a garantire le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 32364 del
27/04/2012). In tale contesto dunque non può non tenersi conto
dei fatto che l’evoluzione della tecnologia consente di
osservare il precetto canonico anche attraverso modalità
diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso
l’utilizzo del mezzo’televisivo, come peraltro fanno gli
infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o
domiciliare. Da ciò discende che in presenza di esigenze
cautelari che impongono la restrizione agli arresti domiciliari
dell’indagato, il diniego della autorizzazione all’uscita
di casa per partecipare alla messa, non compromette
“indispensabili esigenze di vita” del ricorrente.

Sentenza 21 gennaio 2009, n.2735

Incorre nel reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari il soggetto sottoposto a tale regime che si allontana dal
suo domicilio per partecipare ad una funzione religiose al di fuori
dei termini e senza il rispetto delle modalità fissate dall’autorità
giudiziaria. Nel caso di specie, un testimone di Geova sottoposto a
provvedimento restrittivo della libertà con facoltà di assentarsi
dal domicilio fissato ogni prima domenica del mese per partecipare con
scorta alle cerimonie liturgiche presso una Sala del Regno, dopo aver
sollecitato la messa a disposizione della scorta da parte dei
carabinieri, si allontanava dal proprio domicilio senza di essa
durante la seconda domenica del mese, facendodovi ritorno alla fine
della cerimonia religiosa. Per la Suprema Corte allontanandosi dal suo
domicilio senza il supporto della scorta, il testimone di Geova ha
consapevolmente violato il regime di arresti domiciliari come
specificamente applicatogli: integra, infatti, il delitto di evasione,
e non una mera inosservanza del provvedimento cautelare, anche un
temporaneo allontanamento dal luogo di custodia domestica, con
modalità diverse da quelle consentite dal giudice che ha disposto e
modulato la dinamica evolutiva della misura cautelare inframurale.