Sentenza 23 settembre 2015, n.38733
Sebbene non possa escludersi in linea astratta che “le
indispensabili esigenze di vita” di cui terzo comma
dell’art. 284 c.p.p. possano riguardare bisogni non solo
materiali, ma anche spirituali, nel cui ambito potrebbe rientrare la
soddisfazione bisogni di natura religiosa, occorre considerare il
disposto di cui all’art. 277 c.p.p., che nel prevedere che le
misure cautelari salvaguardino i diritti della persona, subordina il
loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari,
sicchè deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti
di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà
normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione
non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia
finalizzata a garantire le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 32364 del
27/04/2012). In tale contesto dunque non può non tenersi conto
dei fatto che l’evoluzione della tecnologia consente di
osservare il precetto canonico anche attraverso modalità
diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso
l’utilizzo del mezzo’televisivo, come peraltro fanno gli
infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o
domiciliare. Da ciò discende che in presenza di esigenze
cautelari che impongono la restrizione agli arresti domiciliari
dell’indagato, il diniego della autorizzazione all’uscita
di casa per partecipare alla messa, non compromette
“indispensabili esigenze di vita” del ricorrente.