Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 09 settembre 1999

Non integra alcuna lesione del c.d. diritto all’autodeterminazione
informativa la conservazione nel registro parrocchiale dell’atto di
battesimo di persona che sia divenuta atea, in quanto tale registro
non contiene dati trattati illecitamente, nè notizie inesatte o
incomplete, operando la rappresentazione di un fatto (il battesimo)
realmente avvenuto. La rettificazione del registro parrocchiale di
battesimo può essere richiesta dalla persona divenuta atea per quelle
specifiche e ulteriori utilizzazioni di dati relativi all’appartenenza
religiosa dalle quali si ritenga di poter ricevere pregiudizio. Devono
tenersi presenti, per altro, le regole interne e le idonee garanzie
che talune Confessioni religiose assicurano in relazione ai
trattamenti effettuati e quindi la possibilità di una rettifica si
concreti in alcuni casi, nell’annotazione a margine del lato da
rettificarsi e, in altri, nell’allegazione della relativa richiesta
negli appositi registri.