Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 settembre 2007, n.1505

Non sussiste un potere discrezionale di valutazione della personalità
morale del richiedente, che si appunta in capo al Ministero
dell’Interno, nell’attività di approvazione dei ministri di culto
di confessioni diverse da quella cattolica. L’art. 3, della L.n.
1159 del 26 giugno 1929 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi
nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi) si limita, infatti, a prevedere l’approvazione della nomina
a ministro di culto da parte dell’autorità statale, al fine di
conferire rilevanza giuridica agli atti posti in essere da questi
ultimi, ma in assenza di una espressa menzione dei requisiti
soggettivi cui l’approvazione sarebbe subordinata, si deve ritenere
che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera
regolarità formale (cioè l’effettiva provenienza dell’atto di
nomina dalla confessione religiosa richiamata nella domanda).