Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 giugno 1993

I precedenti giurisprudenziali relativi alla tutela costituzionale del
libero esercizio della religione fissano il principio che le leggi
devono essere neutrali e di generale applicabilità per evitare
effetti discriminatori, sia pure indiretti, ai danni di qualsiasi
pratica di culto. I caratteri della neutralità e della generale
applicabilità delle leggi possono subire eccezioni solo in forza di
interessi pubblici cogenti allorché tali interessi non possano essere
soddisfatti in altro modo piú congruo. Nel caso di specie il vero
oggetto degli interventi, nonostante la loro apparente neutralità
(facial neutrality), non consiste nella tutela degli interessi alla
sicurezza pubblica ed alla protezione degli animali, perché essi
hanno come scopo effettivo una indebita discriminazione religiosa
(religious gerrymander). Con tali misure, infatti, non vengono puniti
tutti i comportamenti che, realizzando una uccisione di animali
possono violare questi interessi, ma solo le pratiche religiose di un
gruppo determinato, i cui sacrifici rituali pongono, per altro, in
essere una modalità di uccisione degli animali ritenuta in altre
circostanze non contraria a sentimenti umanitari. Le restrizioni
governative colpiscono solo comportamenti protetti dal primo
emendamento e mancano di disporre misure intese a restringere altre
condotte che producono analoghi attentati ai beni protetti; a motivo
di ciò gli interessi addotti per giustificare tali restrizioni non
possono essere considerati cogenti.

Sentenza 27 aprile 1994

Il suono delle campane di una chiesa in orario diurno e per intervalli
di tempo ragionevolmente brevi non rientra nella previsione del
D.P.C.M. 1 marzo 1991, applicandosi tale decreto solo ai rumori, cioè
ai fenomeni acustici casuali, sgradevoli, fastidiosi, non musicali.
Pertanto, mancando, altresì, nella fattispecie l’attitudine a
produrre disturbo nei soggetti di media sensibilità, non sussistono
né il reato di cui all’art. 659 c.p., né conseguenzialmente il
reato di cui all’art. 650 c.p. essendo l’ordinanza sindacale
viziata da violazione di legge.

Ordinanza 08 gennaio 1992, n.3

É inapplicabile nei confronti del Sovrano Militare Ordine di Malta la
normativa di cui all’art. unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621,
concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,
convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice
scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad integrare la
condizione di reciprocità ivi richiesta. É fondato, a livello di
fumus boni iuris, il ricorso avverso il decreto del ministero di
grazia e giustizia 17 ottobre 1991, col quale è stata negata
l’autorizzazione a procedere esecutivamente su beni del Sovrano
militare ordine di Malta per ragioni di inopportunità, in quanto esso
non tiene in alcuna considerazione che il credito in oggetto concerne
retribuzioni di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita
costituzionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di
convenienza fra Stato italiano ed organizzazioni internazionali.

Sentenza 16 dicembre 1999, n.2081

Pur ammettendo il carattere religioso della Chiesa di Scientology e
delle sue articolazioni come i Centri Narconon Albatros, considerata
la specifica organizzazione che li caratterizza e la prestazione di
servizi, a fronte di corrispettivi più che renumerativi rispetto ai
costi, si deve ritenere che questi centri devono soggiacere ai fini
tributari al trattamento degli enti commerciali, sia per quanto
attiene alle imposte dirette sui redditi sia per quanto riguarda
l’imposta sul valore aggiunto. Alla stessa conclusione si può
giungere anche a seguito dell’evoluzione legislativa, segnata dai
D.L.vo n.460 del 1997 e n.442 del 1998, sul riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
luvrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), che hanno introdotto
significative restrizioni alle esenzioni fiscali degli enti religiosi,
sia in materia di I.V.A., che in materia di I.R.P.E.G. In particolare,
l’esenzione tributaria per le attività svolte da questi enti, in
attuazione degli scopi istituzionali a favore degli iscritti,
associati o partecipanti, verso pagamento di contributi specifici, è
accordata solo a condizione che lo Statuto dell’ente contenga clausole
determinate, sintomaticamente assunte come “indici di non
commerciabilità”. Viene confermata la sentenza resa dalla Corte di
Appelo di Catanzaro che aveva condannato le imputate colpevoli dei
reati ascritti, riducendo la pena principale detentiva all’arresto di
due mesi e quindici giorni, concedendo il beneficio della non menzione
della condanna.