Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 giugno 2001, n.24691

Cassazione. Prima Sezione Penale. Sentenza 16 giugno 2001, n. 24691. (omissis) Osserva in fatto e in diritto I. Con ordinanza del. 4. luglio. 2000 il tribunale di sorveglianza di: Venezia ammetteva Mari Alessandro alla.. misura alternativa della detenzione domiciliare, mentre rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in base alla considerazione che […]

Dichiarazione/i 01 gennaio 1992

Documento redatto dal Dipartimento di teologia e istruzione della Federazione battista europea nel 1992. Art. 1. Siamo parte della Chiesa cristiana universale e confessiamo la fede in un unico Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo. Art. 2. Noi affermiamo la necessità di una fede personale in Gesù Cristo e del discepolato a sua imitazione. […]

Sentenza 13 luglio 1984, n.239

La norma che dispone l’obbligatoria appartenenza di un soggetto, per
il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi
manifestazione di volonta’, alla Comunita’ israelitica del luogo di
residenza, viola l’art. 3 Cost., che afferma l’eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l’altro) “di
razza” e “di religione”, nonche’ gli artt. 2 e 18 Cost., i quali
tutelano come diritto inviolabile la liberta’ di aderire e non aderire
non solo alle associazioni ma anche a quelle “formazioni sociali”, tra
le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose.
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli
artt. 3, 2 e 18 Cost. – l’art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731.

Sentenza 04 maggio 1995, n.149

L’asimmetria sussistente nell’ordinamento quanto alla differente
tutela accordata alla liberta’ di coscienza del testimone nel processo
penale e in quello civile manifesta un’irragionevole disparita’ di
trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile
dell’uomo, la liberta’ di coscienza, che, come tale, esige una
garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si
esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore
della liberta’ di coscienza riguardo all’obbligo del testimone di
impegnarsi a dire la verita’, si impone l’estensione all’art. 251,
secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula
previste dall’art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., – assunte dal
giudice rimettente a ‘tertium comparationis’ – le quali sono scevre da
qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se
il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di
oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il
problema del giuramento in generale (anche alla luce dell’art. 54
della Costituzione), non e’ senza significato sottolineare che la
soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta
un’attuazione del “principio supremo della laicita’ dello Stato, che
e’ uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta
costituzionale della Repubblica”: principio che – come la Corte ha
affermato – “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta’
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.