Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 luglio 1995

La Circolare del Ministero dell’Educazione Nazionale, che invita i
dirigenti degli istituti scolastici a proporre ai relativi consigli di
amministrazione di introdurre nei regolamenti interni una norma che
vieti di portare negli istituti stessi segni di appartenenza
religiosa, non può considerarsi illegittima. Una tale circolare non
contiene infatti alcuna disposizione dotata di efficacia tale da
cambiare lo stato del diritto vigente in violazione del principio che
consente agli studenti di indossare all’interno degli istituti
scolastici segni di appartenenza religiosa, ma consiste piuttosto in
un mero invito ad assumere misure di ordine interno considerate utili
a giudizio del Ministro dell’Educazione Nazionale. (

Sentenza 10 marzo 1995

Non è incompatibile con il principio di laicità portare negli
istituti scolastici, da parte degli studenti, segni di appartenenza
religiosa nella misura in cui non venga compromesso l’ordinato
svolgimento dell’attività di insegnamento. Pertanto, qualora il
suddetto limite venga violato il provvedimento di espulsione assunto
dalle competenti autorità scolastiche risulta essere legittimo.

Progetto di legge 28 gennaio 2004, n.1378

Projet de loi n. 1378 relatif à l’application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics, 28 janvier 2004 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2004. PROJET DE LOI relatif à l’application du principe de laïcité dans les écoles, […]

Sentenza 12 luglio 1995, n.427

L’adozione o ancor piú il proseguimento, da parte di una persona,
di una fede religiosa diversa da quella professata dal coniuge e da
quest’ultimo non condivisa né apprezzata, non può costituire di
per sé motivo di addebito della separazione, non potendosi in alcun
modo rimproverare ad un soggetto di esercitare un suo diritto
costituzionale, nonostante l’inevitabile incidenza sull’armonia
del ménage familiare. L’appartenenza di un genitore ad una
religione (nella specie: dei Testimoni di Geova) diversa da quella
cattolica professata dall’altro coniuge, non può costituire fattore
di discriminazione nella scelta del genitore affidatario, ma solo
elemento di valutazione nella prospettiva di garantire al minore un
equilibrato sviluppo. Peraltro, atteso il carattere tendenzialmente
segregativo e totalizzante del modello comportamentale geovista, il
giudice può inibire al genitore la partecipazione del minore alle
riunioni del gruppo religioso e l’assistenza a quelle che si
svolgano eventualmente in casa, almeno fino a quando costui non appaia
così condizionabile e impressionabile in ragione della sua età.