Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 marzo 1993

Gli atti impeditivi di comportamenti tenuti dagli appartenenti alla
setta Ceis non sono punibili a norma dell’art. 194 c.p., posto a
tutela del libero esercizio dei diritti civili riconosciuti della
legge, in connessione con la garanzia costituzionale di libertà
religiosa. Tali comportamenti, oltre ad essere clandestini, sono volti
a costringere a permanere nel gruppo settario, a captare l’interesse
altrui con mezzi pericolosi, fino al cambiamento della personalità,
all’allontanamento da familiari ed amici, all’incitamento della
prostituzione per il lucro dei dirigenti. Essi pertanto, sono
sanzionati penalmente, cosicché gli atti diretti ad impedirli
risultano, al contrario, legittimi in quanto tutelano il soggetto
passivo nell’esercizio della libertà individuale.

Sentenza 08 luglio 1988, n.925

Riguardo al reato di bestemmia, l’espressione “religione dello Stato”,
di cui all’art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a
quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e,
cioè, quello – riconosciuto anche dalla Cassazione – di “religione
cattolica”, atteso che quest’ultima era la religione dello Stato
secondo la qualificazione definitivamente superata con l’entrata in
vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo
Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art.
724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalità ‘ex’ art. 25,
comma secondo, Cost.).