Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 novembre 2015, n.1483

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Quarta), accoglie la domanda cautelare, e per l’effetto sospende
l’efficacia dei provvedimenti aventi ad oggetto
l'assegnazione provvisoria in uso di immobili di proprietà
comunale per il loro utilizzo per finalità religiose e
ulteriori attività sociali e culturali, posto che le
clausole della lex specialis che precludono la partecipazione ai
concorrenti che hanno contenziosi in atto con l'amministrazione
comunale, oltre a violare il principio di tassatività delle
cause di esclusione dettato in materia di appalti pubblici, si pongono
altresì in aperto contrasto con i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, e
proporzionalità, atteso che la semplice esistenza di un
contenzioso in atto non è di per sé indice di
inaffidabilità, potendosi peraltro la lite chiudersi in favore
del concorrente (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15.1.2013 n. 313)

Sentenza 20 marzo 2009, n.6771

La L. n. 205 del 2000, all’art. 6, ha devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria. Ora, la Parrocchia non
è soggetto tenuto all’applicazione della normativa comunitaria.
Infatti, tanto la direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori, quanto le successive direttive del
Consiglio 92/50 e 93/36/CEE (forniture) e 93/37 (lavori pubblici)
richiedono per la insorgenza di detto obbligo che la stazione
appaltante rientri nella categoria degli organismi di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 1, lett. b) di dette disposizioni; e che per
acquistare tale qualifica il soggetto debba possedere cumulativamente,
come più volte precisato dalla Corte di giustizia, i seguenti tre
requisiti: a) essere dotato di personalità giuridica; b) essere un
organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) essere
dipendente strettamente dallo Stato, da enti pubblici territoriale o
da altri organismi di diritto pubblico. Ciò rilevato, per quanto la
Parrocchia sia un ente ecclesiastico riconosciuto ai sensi della L. 20
maggio 1985, n. 222, con effetto anche ai fini civilistici, per il
disposto dell’art. 2 di detta Legge deve ritenersi che la stessa abbia
esclusivamente fine di religione o di culto e che la sua attività sia
rivolta a soddisfare bisogni esclusivamente religiosi, salvo venga
data prova che la medesima persegua anche “attività diverse da quelle
di religione o di culto” o comunque taluna di quelle indicate
nell’art. 15 e art. 16, lett. b della stessa legge, che in astratto
potrebbero essere “specificamente” dirette a soddisfare bisogni di
interesse generale.