Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 aprile 2007, n.1380

La nozione di continuità del servizio, richiesta dall’art. 2 del
Decreto dirigenziale del 2.2.2004 di indizione del concorso per
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado (quattro anni continuativi nelle scuole
statali o paritarie, dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003)
implica che nei dieci anni di riferimento sia stato svolto il servizio
per quattro anni, anche se con eventuali interruzioni fra gli stessi,
non potendosi pertanto confondere la continuità con la consecutività
nello svolgimento di tale attività.