Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 aprile 2010, n.6669

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane non
universitarie di ogni ordine e grado è impartito in adempimento
dell’impegno assunto dallo Stato italiano con l’art. 36 del Concordato
del 1929 che ha trovato conferma nell’art. 9 comma 2 legge n. 121 del
1985, di ratifica delle modificazioni introdotte dal Concordato
medesimo. Quanto ai soggetti abilitati ad impartire il predetto
insegnamento l’art. 2 comma 5 dell’intesa tra Autorità scolastica
italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R.
16/12/1985 n. 761, ha stabilito che ” l’insegnamento della religione
cattolica è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti oppure
religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinamento diocesano,
nominati dall’Autorità italiana competenti d’intesa con l’Ordinariato
stesso ” (cfr. Parere Sez.II C.d.S 243/07 del 20/12/2007). In tale
ottica la giurisprudenza del Consiglio di Stato, lungi da scorgere una
totale ed incondizionata equiparazione fra insegnamento della
religione cattolica e gli altri insegnamenti, ha quanto ai soggetti
abilitati ad impartire il primo, costantemente rilevato la
pecularietà della posizione di “status ” dei docenti di religione in
rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale
richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti
didattici, nonché alla specificità dell’oggetto dell’insegnamento
che non ne consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione
ordinaria (cfr, già citato C.d.S. Sez. II parere 243/07 e la
giurisprudenza ivi richiamata).

Sentenza 19 giugno 2009, n.4059

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e ad altre modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R.
n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006).
Un percorso formativo, quello il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che possa razionalmente
escludersi una diversa valutazione dell’esperienza didattica in
questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso
le quali l’Amministrazione intenda – come nel caso
dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti (e senza che ciò
escluda, ovviamente, una successiva immissione degli insegnanti di
religione di cui trattasi nei ruoli docenti veri e propri, con
apposita normativa speciale, come quella di cui alla legge 18.7.2003,
n. 186, ma – ex art. 4 L. cit. – “subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto”).

Sentenza 10 settembre 2009, n.5451

Cons. Stato Sez. VI, Sentenza 10 settembre 2009, n. 5451: “Insegnamento della religione cattolica e titoli di qualificazione professionale richiesti”. (omissis) Svolgimento del processo 1. La signora T.B., con ricorso n. 1709 del 2005 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della graduatoria del concorso per esami e titoli per […]

Sentenza 22 settembre 2008, n.1194

L’art. 5 della L. n. 186/2003 reca una puntuale disciplina circa i
tempi ed i modi per l’assunzione del primo contingente di insegnanti
di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche
regionali istituite dalla legge medesima; esso stabilisce che il primo
concorso è riservato agli insegnanti di religione cattolica che
abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli
ultimi dieci anni, in tale specifica materia. Poiché tale norma,
espressamente qualificata come transitoria, enuclea in via immediata
la cerchia dei docenti che possono partecipare alla speciale sessione
di reclutamento, esprimendo la “ratio” di recuperare con una prima
tornata le posizioni degli insegnanti di religione cattolica che, nel
periodo antecedente, avevano reso l’attività di insegnamento in
condizioni di precarietà, si deve ritenere che il possesso dei
requisiti di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio
di insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni
continuativi, vada necessariamente raccordato alla data di entrata in
vigore della L. n. 186/2003. Ne consegue che va considerato corretto
il comportamento dell’Amministrazione che, in sede di adozione del
bando di concorso, abbia fatto riferimento al periodo di insegnamento
che va dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 31
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4700])

Nota 23 luglio 2008

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nota 23 luglio 2008: “Chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica”. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV Prot. n.A00DGPER 12441 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI In risposta ad alcuni quesiti pervenuti per vie brevi si ritiene opportuno […]

Nota 30 giugno 2008

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dipartimento per l’Istruzione.Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio Quarto Prot. n. AOODGPER 10892 Roma, 30 giugno 2008 O.M. n. 27 del 21 febbraio 2008, relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica, per l’anno scolastico 2008/2009. – Chiarimenti. Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento sull’interpretazione e […]

Sentenza 17 aprile 2008, n.1296

Ai sensi della legge n. 124/1999, l’insegnamento prestato non può
costituire una generica esperienza didattica da far valere in ogni
settore disciplinare, bensì uno specifico elemento di qualificazione
professionale ai fini di un insegnamento corrispondente al posto di
ruolo cui si vuole accedere. In questi termini, la giurisprudenza –
nel caso di sessioni riservate di abilitazione – ha espresso il
costante indirizzo nel senso della non apprezzabilità
dell’insegnamento della religione cattolica, trattandosi di
insegnamento privo di corrispondenza nella dotazione di organico dei
ruoli ordinari e di collegamento con una individuata classe di
concorso (da ultimo, cfr. Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1515;
Idem, 22 giugno 2004 n. 4447; idem, 28 settembre 2001 n. 5153 e 15
ottobre 1999 n. 1405).

Sentenza 07 gennaio 2008, n.31

L’art. 5 della legge n. 186/2003 stabilisce che “il primo concorso
per titoli ed esami […] è riservato agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel
corso degli ultimi dieci anni” nella specifica materia di
insegnamento. La norma, espressamente qualificata come transitoria,
enuclea in via immediata la cerchia dei docenti che possono
partecipare alla speciale sessione di reclutamento. Essa esprime in
particolare la “ratio” di recuperare, con una prima tornata di
reclutamento, le posizioni degli insegnanti di religione cattolica
che, nel periodo antecedente, avessero reso l’attività di
insegnamento in condizioni di precarietà. Il possesso dei requisiti
di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio di
insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni
continuativi di insegnamento va, in conseguenza, necessariamente
raccordato alla data di entrata in vigore della legge n. 186/2993. In
tal senso, si è correttamente determinata – nel caso di specie –
l’Amministrazione, in sede di adozione del bando di concorso
pubblicato il 24.07.2003 e, a tal fine, ha fatto riferimento al
periodo di insegnamento che va dall’anno scolastico 1993/1994
all’anno scolastico 2002/2003.