Antenne
Sentenza 25 giugno 2007, n.4266
Non è condivisibile la sussumibilità nel reato, di cui all’art. 674
c.p. (Getto pericoloso di cose), del fenomeno dell’inquinantento
elettromagnetico. Ci si trova, infatti, di fronte ad una lacuna
legislativa, che non può essere colmata con una interpretazione
analogica, rectius con una applicazione analogica quale sarebbe quella
volta ad affermare la riconducibilità dell’inquinamento
elettromagnetico nel paradigma punitivo dell’art. 674 c.p.. Del resto,
anche a voler dilatare al massimo l’estensione del concetto di “cosa”,
ricomprendendovi anche le onde elettromagnetiche, rimane il fatto che
esse non sono elementi di immediata percezione e suscettibili di
essere gettati o versati in un luogo di pubblico transito o in un
luogo privato, ma di comune o di altrui uso; donde l’impossibilità,
senza violare il principio costituzionale di legalità (art. 25 co. 2
Cost., art. 1 c.p.), di estendere agli stessi la portata della norma
incriminatrice.
Decisione 21 novembre 2002, n.32259/02
Corte europea dei Diritti dell’Uomo (prima sezione). Decisione sulla ricevibilità, del 21 novembre 2002, causa n. 32259/02: “IERA MONI PROFITOU ILIOU THIRAS c. Grèce” (Monastero di Thira c. Grecia: Installazione di antenne nei pressi del monastero. Lamentata violazione degli artt. 2,6§1,8,9,13, della C.E.D.U. e 1 del Prot. n. 1). Cour européenne des Droits de l’Homme […]