Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 luglio 2007, n.3015

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito sole se la situazione giuridicamente rilevante,
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale ed inviolabile. In questo senso, il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione
giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute (cfr. Consiglio
di Stato n. 6681/2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4183;]).

Sentenza 14 novembre 2006, n.6681

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale, innanzi al
Tribunale diocesano, costituisce una situazione giuridica di rango
almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati
sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo
diritto della personalità. In una situazione siffatta deve, pertanto,
ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la
proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna
penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della
documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del
rito processuale concordatario; quello che rileva è che, attraverso
l’accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei
termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza
potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito
dell’azione stessa (Nel caso di specie, veniva concesso al
ricorrente l’accesso alle cartelle cliniche della consorte, con
esclusione del periodo di cura antecedente alle nozze).

Sentenza 10 novembre 2005, n.2448

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
Nel caso di azione di nullità del matrimonio concordatario, per la
quale si rende necessaria la preliminare enucleazione dei motivi di
invalidità nuziale, che a sua volta richiede la piena conoscenza
della patologia sofferta dal consorte del ricorrente, l’inevitabile
confronto tra i due valori esisitenti e confliggenti concerne
pertanto, in particolare, il diritto all’ostensione dei documenti,
da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall’altra (Nel caso
di specie, veniva concesso al ricorrente l’accesso alle cartelle
cliniche della consorte, con esclusione del periodo di cura
antecedente alle nozze).