Sentenza 01 aprile 2008
Una normativa nella quale si concede la pensione di vedovanza
unicamente al coniuge superstite, e non anche al partner superstite di
un’unione solidale registrata tra persone dello stesso sesso,
costituisce un’ipotesi di discriminazione diretta fondata
sull’orientamento sessuale, qualora il diritto nazionale abbia
equiparato – relativamente al trattamento previdenziale – le unioni
registrate al matrimonio. Non è rilevante, in questo caso, il
ventiduesimo considerando della direttiva 2000/78, in base al quale
restano “impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato
civile e le prestazioni che ne derivano”; infatti, se è vero che tale
materia rimane di competenza degli Stati membri, questi, tuttavia,
devono legiferare nel rispetto delle disposizioni della direttiva, che
sancisce un divieto di discriminazione nelle condizioni di lavoro, ivi
comprese tutte le prestazioni che – come quelle del caso di specie –
siano assimilabili ad una retribuzione ex art. 141 TCE.