Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 maggio 2011

I cambiamenti di nome e sesso vanno annotati non solo nell’atto di
nascita ma anche in quello di matrimonio (art. 69 DPR 396/2000). Del
resto, il permanere del vincolo matrimoniale, rettificato che sia il
sesso d’uno dei coniugi, significherebbe mantenere un rapporto privo
del suo presupposto legittimo più indispensabile ovvero la diversità
sessuale dei coniugi.