Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 febbraio 2005, n.2243

Nell’ambito del procedimento volto al conferimento dell’incarico di
insegnante di religione cattolica da parte dell’autorità scolatica,
l’autorità ecclesiastica conserva, pur dopo l’avvenuto iniziale
riconoscimento dell’idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede
di conferimento dell’incarico annuale, sulle specifiche modalità
attraverso le quali l’insegnamento della religione cattolica è
destinato a spiegarsi, posto che queste ultime possono nella realtà
fattuale risultare oggettivamente incompatibili con le istituzionali
finalità dell’insegnamento religioso. Nella ripartizione delle
competenze che voglia rispondere alla logica di fondo riscontrabile
nell’intero articolato normativo sull’insegnamento della religione
cattolica non può infatti che attribuirsi – pur in un contesto volto
ad evitare qualsiasi riflesso negativo sull’organizzazione didattica
della scuola pubblica nel perseguimento delle sue finalità –
all’ordinario diocesano autonomia di poteri, non limitati al
riconoscimento dell'”idoneità” all’atto della nomina degli
insegnanti, ma estesi anche alle specifiche modalità attraverso le
quali annualmente (ed ora a seguito di contratti a tempo determinato,
stipulati ex art. 3, comma 10, della l. n. 186 del 2003) detto
insegnamento deve essere spiegato. In questa ottica possono pertanto
reputarsi ammissibili condotte dell’autorità scolastica che si
concretizzino in una piena adesione alle indicazioni dell’ordinario
diocesano, volte a privilegiare – come è avvenuto nel caso di specie
– esigenze di “continuità didattica”, ovvero ad impedire che
specifiche modalità risultino ostative alla funzionalità
dell’insegnamento o ancora ad agevolare una opportuna mobilità del
personale in relazione ad una “flessibilità degli organici” in
connessione con la particolarità di un insegnamento caratterizzato da
un regime di “facoltatività soggettiva”.

Ordinanza 11 luglio 2005, n.62

Ordinanza Ministeriale 11 luglio 2005, n. 62: “Calendario scolastico nazionale per l’anno 2005/2006”. IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – VISTO l’art. 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; – VISTO l’art.138 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a […]

Ordinanza ministeriale 27 luglio 2004, n.62

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ordinanza 27 luglio 2004, n. 62: “Calendario scolastico nazionale per l’anno 2004/2005”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” dell’8 Ottobre 2004 n. 237) IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Visto l’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l’art. 138 […]

Deliberazione 10 giugno 2004, n.809

Regione Campania. Giunta regionale. Seduta del 10 giugno 2004. Deliberazione n. 809. Area Generale di Coordinamento n. 17 – Ormel: “Calendario scolastico per l’anno 2004-2005 per la Regione Campania – Decreto Legislativo 112/1998 – Art. 138”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Campania” n. 34 del 19 luglio 2004) (omissis) VISTO l’art. 3 della Legge Costituzionale […]

Deliberazione 04 luglio 2003, n.2221

Regione Campania Giunta Regionale – Seduta del 4 luglio 2003 – Deliberazione n. 2221 – Area Generale di Coordinamento Istruzione, Educazione, Formazione, Politiche Giovanili e del Forum Regionale, Ormel: “Calendario Scolastico per l’anno 2003 – 2004 per la Regione Campania”. (Da “Bollettino Ufficiale della Regione Campania” n. 31 del 14 luglio 2003) VISTO l’art. 3 […]