Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 01 settembre 1998, n.333

Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento". (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 226 del 28 settembre 1998) (omissis) Art. 2 Ai fini del presente decreto si intende per: a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il […]

Legge 07 novembre 2007, n.32

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (Omissis) TÍTULO I. – EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO DE ANIMALES. Artículo 4. Explotaciones de animales. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o […]

Legge 02 agosto 1978, n.439

Norma abrogata dall’_art. 16, D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=803]_.

Sentenza 11 giugno 1993

I precedenti giurisprudenziali relativi alla tutela costituzionale del
libero esercizio della religione fissano il principio che le leggi
devono essere neutrali e di generale applicabilità per evitare
effetti discriminatori, sia pure indiretti, ai danni di qualsiasi
pratica di culto. I caratteri della neutralità e della generale
applicabilità delle leggi possono subire eccezioni solo in forza di
interessi pubblici cogenti allorché tali interessi non possano essere
soddisfatti in altro modo piú congruo. Nel caso di specie il vero
oggetto degli interventi, nonostante la loro apparente neutralità
(facial neutrality), non consiste nella tutela degli interessi alla
sicurezza pubblica ed alla protezione degli animali, perché essi
hanno come scopo effettivo una indebita discriminazione religiosa
(religious gerrymander). Con tali misure, infatti, non vengono puniti
tutti i comportamenti che, realizzando una uccisione di animali
possono violare questi interessi, ma solo le pratiche religiose di un
gruppo determinato, i cui sacrifici rituali pongono, per altro, in
essere una modalità di uccisione degli animali ritenuta in altre
circostanze non contraria a sentimenti umanitari. Le restrizioni
governative colpiscono solo comportamenti protetti dal primo
emendamento e mancano di disporre misure intese a restringere altre
condotte che producono analoghi attentati ai beni protetti; a motivo
di ciò gli interessi addotti per giustificare tali restrizioni non
possono essere considerati cogenti.