Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 16 luglio 2016

Il rifiuto del trattamento sanitario, da iniziare o già in
atto, deve presentare gli stessi requisiti postulati per il consenso
richiesto al soggetto prima di sottoporsi al trattamento medesimo, e
rilevato che il rifiuto espresso dal titolare del diritto alla salute
è il risultato della sua libera autodeterminazione, è
attuale e concreto (non meramente ipotetico ma relativo ad uno
specifico trattamento in fieri), informato (il paziente è
consapevole degli effetti che possono derivare dall’interruzione
del trattamento sanitario), considerato che il beneficiario è
edotto della possibilità di revoca delle proprie disposizioni
in qualunque momento, ne consegue la legittimità della
richiesta di pretendere dai sanitari coinvolti il distacco dei presidi
medici per il sostegno vitale, compresa la ventilazione assistita (nel
caso di specie, il Giudice tutelare ha autorizzato, previa assunzione
del consenso attuale del ricorrente e, in caso di sopravvenuta
incapacità, del suo amministratore di sostegno,
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale
realizzato mediante respiratore artificiale, previa sedazione).


[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento la Professoressa P. Floris – Università degli Studi
di Cagliari]

Risoluzione 25 gennaio 2012, n.1859

Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Risoluzione 25 gennaio 2012, n. 1859: "Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patient" 1. There is a general consensus based on Article 8 of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5) on the right to privacy that there can be no […]

Decreto 25 agosto 2010

L’art. 408 c.c., come novellato dalla legge n. 6 del 2004, legittima
e consente la designazione di un amministratore di sostegno, da parte
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il negozio così compilato è destinato a racchiudere, anche,
direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e
vincolanti per i terzi.
L’amministrazione di sostegno non può però “essere aperta ora per
allora” e, cioè, sotto condizione del verificarsi e attualizzarsi
dello stato di incapacità, in previsione del quale viene redatta la
designazione in via anticipata dell’amministratore. L’amministrazione
di sostegno potrà cioè essere aperta solo nel momento in cui il
suddetto stato di infermità si sarà verificato, non potendo il
procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle
esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche
per garantire all’adulto incapace la massima tutela, garantita dalla
presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere
tutti gli accertamenti del caso.
 

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Per approfondire in OLIR.it:
Tribunale di Trieste. Ufficio del Giudice Tutelare. Decreto 3 luglio
2009 [https://www.olir.it/documenti/?documento=5083]: “Trattamenti
sanitari e nomina dell’amministatore di sostegno
Corte d’Appello di Firenze. Decreto 3 luglio 2009
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5084]: “Testamento biologico
ed amministratore di sostegno”.
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4818]: “Testamento biologico:
amministratore di sostegno come garante delle volontà biologiche del
malato”.

Decreto 03 luglio 2009

L’istituto dell’amministrazione di sostegno non trasferisce sul
legale rappresentante il potere incondizionato di disporre della
salute della persona in stato di totale incoscienza; questo infatti
comporterebbe un vero e proprio conflitto, tra la volontà del
paziente e quella, magari opposta, del legale rappresentante. La
nomina dell’amministrazione di sostegno comporta, invece, il potere
di manifestare la volontà della persona che si trovi in condizioni di
incapacità; in altri termini non il potere di decidere “al posto”
o “per” l’incapace, ma il potere di decidere “con”
l’incapace esprimendo la volontà che il paziente esprimerebbe, ove
non gli fosse impedito dall’infermità.

Decreto 16 gennaio 2009

La figura dell’amministratore di sostegno, introdotta nel 2004, è
finalizzata a valorizzare la volontà del beneficiario che, dopo avere
consapevolmente espresso i voleri inerenti ogni aspetto (non solo
patrimoniale) della propria esistenza, tema di non essere in grado di
autodeterminarsi e quindi di poterli attuare direttamente. Per questi
motivi, tale soggetto vuole che l’amministratore si esprima per lui,
facendo eseguire le direttive dettate nel tempo in cui era
perfettamente capace. Il nuovo istituto non consente, dunque, una
sovrapposizione della decisione dell’amministratore a quella
liberamente manifestata dall’interessato, sia in prossimità del
trattamento, sia in previsione dello stesso, ma è al contrario la
garanzia offerta dall’ordinamento della certezza che le scelte
fondamentali di vita della persona siano pienamente attuate anche per
il caso di perdita della capacità intellettiva, nel rispetto
ovviamente dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico.
L’amministratore di sostegno non potrà pertanto sostituire la
propria decisione a quella manifestata dal beneficiario, essendo i
suoi compiti limitati a verificare che i desideri e le aspirazioni dei
quest’ultimo (definiti nelle c.d. “direttive anticipate”) siano
effettivamente osservati (nel caso di specie, veniva accolto il
reclamo contro il decreto del Giudice tutelare, di diniego
dell’autorizzazione al rifiuto di emotrasfusioni da parte
dell’amministratore di sostegno nel caso di pericolo di vita del
paziente – si veda in OLIR: Tribunale Civile di Cagliari. Decreto 4
novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4836&prvw=1]).

Decreto 01 aprile 2009

Tribunale Civile di Roma. Sezione I bis. Decreto 1° aprile 2009: “Richiesta di nomina di un amministratore di sostegno e difetto del requisito dell’attualità dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE I BIS UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE Il giudice tutelare, dott.ssa Chiara Giammarco ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento […]

Decreto 04 novembre 2008

Nel nostro ordinamento non è in alcun modo positivamente prevista la
possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con
manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un
momento successivo a quello in cui tale volontà venga esternata (c.d.
testamento biologico). In questo senso, si deve pertanto rilevare
come, in assenza di una disciplina normativa che attribuisca
ultrattività alla volontà del rifiuto di cure cosiddette
“salva-vita” da parte dell’interessato, l’attribuzione ad un
terzo – quale l’amministratore di sostegno – della facoltà di farsi
latore di tale volontà si tradurrebbe nel rimettere, per via
giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di
un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del
sacrificio di una vita potenzialmente sana (nel caso di specie,
l’amministratore di sostegno non veniva autorizzato dal giudice
tutelare, nella ipotesi di perdita di coscienza da parte del
ricorrente, a rifiutare le terapie, compresa l’eventuale trasfusione
di sangue, che i sanitari avessero ritenuto necessarie ed
indifferibili per la salvaguardia della integrità fisica del paziente
e della sua stessa vita) (cfr., contra, Tribunale Civile di Bologna,
Decreto 4 giugno 2008, n. 297
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4825])

Decreto 04 giugno 2008, n.297

Visto il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6
della Convenzione di Oviedo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2119], di cui è
stata autorizzata la ratifica in Italia con legge n. 145 del 2001,
può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno, che
agisca in nome e per conto del paziente nel caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo (nella
fattispecie, tale amministatore veniva riconosciuto dal Giurice
tutelare legittimato a negare il consenso ad emotrasfusioni, anche in
caso di pericolo di vita del paziente; cfr., in questo stesso senso,
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4818])

Decreto 05 novembre 2008

Rientra nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), non soltanto
il caso del soggetto capace di intendere e di volere che rifiuti o
chieda di interrompere un trattamento terapeutico, ma anche il caso
dell’incapace che, ancora cosciente, abbia lasciato specifiche
disposizioni scritte di volontà, volte ad escludere – nell’ipotesi
situazione vegetativa clinicamente irreversibile – trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano in vita. In questo senso,
occorre in particolare richiamare il dettato della legge n. 6 del 9
gennaio 2004, con cui il legislatore italiano ha radicalmente rivisto
la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone,
stabilendo che colui che si trova nella impossibilità di provvedere
ai propri interessi perchè privo in tutto o in parte di autonomia per
effetto di una infermità fisica o psichica, ha diritto di essere
coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice
Tutelare. L’amministrazione di sostegno è dunque, attualmente,
l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari, per l’ipotesi di incapacità, che vanno
usualmente sotto il nome di testamento biologico. Di qui, la
legittimità e il conseguente accoglimento della richiesta di colui
che designi – ai sensi dell’art. 408, comma 2, cc., come novellato
dalla legge n. 6 del 2004 – un amministratore di sostegno con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche,
dettate con apposita scrittura privata autenticata, per l’ipotesi di
propria futura incapacità di intendere e di volere.

Decreto 13 maggio 2008

L’art. 32 della Costituzione garantisce il diritto a che il naturale
evento della morte si attui con modalità coerenti all’autocoscienza
della dignità personale, quale costruita dall’individuo nel corso
della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze
emozionali. Per l’effetto, nel caso di paziente in stato di
incoscienza, l’amministratore di sostegno potrà negare, in nome e per
conto della persona, l’autorizzazione ai sanitari perchè
procededano ad una terapia invasiva. Tale specifico potere-dovere
andrà esercitato, tuttavia, esclusivamente a condizione che il
soggetto beneficiario non manifesti una volontà opposta quando ancora
gli resti coscienza.