Sentenza 18 ottobre 2002, n.5769
Sono riconducibili a rettorie in senso stretto, ai fini
dell’applicazione dell’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 –
secondo cui i Comuni e le Province cui siano stati concessi i
fabbricati dei conventi soppressi sono tenuti a rilasciarne senza
indennità una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa
annessa – non solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo o ad
abitazione del clero o dei religiosi, ma anche quelli utilizzati per
le opere connesse al culto che nella chiesa si celebra.