Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 giugno 2007

Nel caso in cui un’associazione religiosa cambi denominazione e
apporti modifiche allo statuto, l’autorità competente che rifiuti
di registrare l’associazione in base ai cambiamenti intervenuti viola
l’art. 9 CEDU, letto congiuntamente all’art. 11. Infatti la
mancata registrazione è da ritenersi una restrizione del diritto di
libertà di religione ex art. 9 CEDU, poiché impedisce alle
associazioni non iscritte di esercitare alcune attività connesse con
le esigenze di culto. I limiti apposti all’esercizio della libertà
religiosa, in forma individuale o collettiva, sono ammessi solo quando
sono previsti dalla legge, perseguono uno scopo legittimo e sono
necessari per la salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti
altrui in una società democratica. Il diritto di libertà religiosa
comporta altresì l’esclusione di ogni interferenza dello Stato
relativamente alla organizzazione interna di confessioni e
associazioni religiose; tale organizzazione è infatti uno dei mezzi
con i quali una confessione religiosa svolge la sua attività ed
esercita il diritto di libertà di religione e deve quindi poter
essere stabilita liberamente. (Nel caso di specie una parrocchia
ortodossa aveva cambiato statuto e denominazione per passare dalla
giurisdizione del patriarcato di Mosca a quella di Kiev e si era vista
negare la registrazione. Su questo punto, le norme ucraine sono state
ritenute dalla Corte non sufficientemente chiare, tanto da configurare
una restrizione illegittima del diritto di libertà religiosa ex art.
9 CEDU. Inoltre il giudice interno aveva violato la libertà delle
confessioni religiose ad organizzarsi autonomamente, pronunciandosi,
nel negare la registrazione, sulle disposizioni dello statuto
dell’associazione religiosa in questione, concernenti la struttura
interna, l’ammissione e l’espulsione di membri).