Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 26 gennaio 2004, n.1

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 5 del 4 febbraio 2004, Supplemento Straordinario) (Omissis) ARTICOLO 3 (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale) (Omissis) […]

Legge regionale 17 agosto 2004, n.15

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 15: “Statuto della Comunità Montana Alto Sinni”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 63 del 19 agosto 2004) ARTICOLO UNICO (Articolo Unico) 1. E’ approvato, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 della legge regionale 17 febbraio 1993, n.9, lo Statuto della Comunità Montana “Alto Sinni”, nel testo […]

Legge provinciale 19 ottobre 2004, n.7

Legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7: “Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia Autonoma di Bolzano”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 44 del 2 novembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Oggetto e […]

Legge regionale 28 aprile 2004, n.9

Legge regionale 28 aprile 2004, n. 9: “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 45 del 6 maggio 2004) ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società […]

Legge regionale 07 agosto 2002, n.34

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 34: “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata” n. 54 del 7 agosto 2002) (Omissis) ARTICOLO 12 Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico 1. La Regione Basilicata autorizza interventi di carattere urgente ed […]

Statuto 04 dicembre 2004

Consiglio regionale delle Marche: “Statuto della Regione Marche”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda e definitiva lettura, nella seduta del 4 dicembre 2004. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Marche” n. 128, 6 dicembre 2004) (Omissis) Preambolo Il Consiglio regionale delle Marche nell’adottare il presente Statuto si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali […]

Sentenza 02 dicembre 2004, n.372

Le questioni di legittimità costituzionale, formulate nei confronti
dello Statuto della Regione Toscana, possono distinguersi in censure
aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i “Principi generali”
e le “Finalità principali” dello Statuto e censure che riguardano,
invece, norme specifiche dello stesso. Ai fini della analisi delle
questioni relative al primo gruppo di censure, occorre rilevare che
alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un
atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica,
collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi
delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità
regionale al momento dell’approvazione dello statuto. Se dunque si
accolgono tali premesse, sul carattere non prescrittivo e non
vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che
esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
anche politica, ma certo non normativa. Sono pertanto dichiarate
inammissibili – per carenza di lesività – le questioni di
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello Statuto
della Regione Toscana: art. 3, comma 6, secondo il quale “la Regione
promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del
diritto di voto agli immigrati”; art. 4 comma 1, lettera h), il quale
dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il
riconoscimento delle altre forme di convivenza”; art. 4 comma 1,
lettere l) e m), che, rispettivamente, stabiliscono quali finalità
prioritarie della Regione “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione
della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli
animali”, nonché “la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico artistico e paesaggistico”; art. 4 comma 1, lettere n), o) e
p), che stabiliscono, quali finalità prioritarie della Regione, “la
promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla
competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e
la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di
sostenibilità dell’ambiente”, “la valorizzazione della libertà di
iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della
responsabilità sociale delle imprese”, “la promozione della
cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo
sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei”.

Costituzione 29 ottobre 2004

Unione europea. Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, 29 ottobre 2004 (estratto). PREAMBOLO (omissis) Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto;convinti che l’Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, […]

Sentenza 21 marzo 2000

La direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’immissione
deliberata nell’ambiente di OGM, come modificata dalla Direttiva della
Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, deve essere interpretata nel
senso che, qualora a seguito della trasmissione alla Commissione di
una domanda di immissione in commercio, nessuno Stato membro abbia
sollevato obiezioni, o qualora la Commssione abbia adottato una
decisione favorevole, l’autorità nazionale competente è tenuta a
rilasciare il consenso scritto, che permette l’immissione in commercio
del prodotto. Tuttavia, ove lo Stato interessato sia entrato in
possesso di informazioni nuove che lo inducano a ritenere il prodotto
nocivo o pericoloso per la salute delle persone e dell’ambiente, non
sarà tenuto a dare il proprio consenso, ma ad informare
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Statuto 14 settembre 2004

Consiglio regionale dell’Emilia Romagna: “Statuto della Regione Emilia Romagna”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda lettura, nella seduta del 14 settembre 2004, a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea, con il medesimo oggetto e nell’identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1° luglio 2004, a norma dell’articolo 123 della Costituzione. (Omissis) PREAMBOLO La Regione Emilia-Romagna […]