Alunni
Linee guida 07 novembre 2016
Circolare ministeriale 15 novembre 2016, n.10
Sentenza 09 febbraio 2016, n.166
L'art. 96, comma 4 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che
“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per
attività che realizzino la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile …”. Tale norma
tuttavia non scinde il nesso con le attribuzioni
dell’istituzione che ha in uso i locali, ancorandone la
destinazione al raggiungimento di obiettivi che sottintendono la piena
partecipazione della comunità scolastica, oltre che della
collettività in generale, in funzione di una crescita
complessiva improntata all’arricchimento del loro patrimonio
culturale, civile e sociale. In questo senso, a parere della Tribunale
adito, non v’è spazio pertanto per riti religiosi –
riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati
–, mentre possono esservi occasioni di incontro su temi anche
religiosi che consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni
di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo
sviluppo delle capacità intellettuali e morali della
popolazione, soprattutto scolastica, senza al contempo sacrificare la
libertà religiosa o comprimere le relative scelte. Il fatto che
un’invalicabile linea di confine sia a tali fini costituita
dalla circostanza che si tratti o meno di un atto di culto religioso
è del resto confermato da una pronuncia del giudice
amministrativo che, chiamato a stabilire se dovesse riconoscersi alla
visita pastorale dell’Ordinario diocesano presso le
comunità scolastiche un effetto discriminatorio nei confronti
dei non appartenenti alla religione cattolica, ha rilevato come, alla
luce della definizione contenuta nell’art. 16 della legge n. 222
del 1985, non si trattasse di attività di culto o di cura delle
anime ma piuttosto di testimonianza culturale tesa ad evidenziare i
contenuti della religione cattolica in vista di una corretta
conoscenza della stessa, così come sarebbe stato nel caso di
audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale
(v.
Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1911). Nel caso in esame,
al contrario, è stato autorizzato un vero e proprio rito
religioso da compiersi nei locali della scuola e alla presenza della
comunità scolastica, sì che non ricorre l’ipotesi
di cui all’art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994. Sono
pertanto annullate le deliberazioni del Consiglio di Istituto che
avevano concesso l'apertura dei locali scolastici per le
benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio al termine
dell'orario scolastico.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia
per la segnalazione del documento il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova]
Circolare ministeriale 21 dicembre 2015, n.22
Circolare ministeriale 15 settembre 2015, n.1972
Legge organica 09 dicembre 2013, n.8
Nota 15 ottobre 2013, n.5762
Sentenza 18 novembre 1997, n.11432
Cassazione, Sezioni Unite Civili. Sentenza 18 novembre 1997, n. 11432: "Facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica". LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Franco BILE Pres. di Sez. ff. di Primo Presidente " Romano PANZARANI Pres. di Sez. " Antonio IANNOTTA […]
Ordinanza ministeriale 11 maggio 2012, n.41
O.M. 5 maggio 2012, n. 41: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012. Ordinanza Ministeriale n. 41 dell’11 maggio 2012 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento […]