Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 ottobre 2003, n.309

Non è fondata, in riferimento all’art. 19 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7 bis della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, nella parte in cui non prevede la possibilità di autorizzare
le persone, sottoposte alla misura di prevenzione dell’obbligo di
soggiorno in un determinato comune, ad allontanarsi da tale comune
oltre che per ragioni di salute anche per partecipare – in forma
associativa, in pubblico e con accesso ai luoghi di culto – alle
assemblee, alle liturgie, alle celebrazioni ed ai riti propri della
professata confessione religiosa.

Legge 12 novembre 2004, n.271

Legge 12 novembre 2004, n. 271: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 267 del 13 novembre 2004) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga […]

Sentenza 09 giugno 1997, n.59/1996/678/868

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 9 giugno 1997: “Case of Pentidis and others v. Greece”. (59/1996/678/868) JUDGMENT STRASBOURG 9 June 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – conviction of Jehovah’s Witnesses for having established a place of worship without requesting an authorisation from the Minister of Education and Religious Affairs Rule 49 […]

Sentenza 04 giugno 1992, n.290

Lo stato di non obbligo per i non avvalentisi dell’insegnamento di
religione cattolica vale a separare il momento dell’interrogazione di
coscienza sulla scelta di liberta’ di religione o dalla religione, da
quello delle libere richieste individuali alla organizzazione
scolastica, sicche’ non hanno rapporto con la liberta’ religiosa le
modalita’ di impegno o disimpegno scolastico connesse
all’organizzazione interna della scuola. Pertanto gli inconvenienti di
fatto lamentati – con particolare riferimento alla scuola elementare o
dell’obbligo – per i non avvalentisi (inserimento di una didattica
facoltativa nel normale orario di lezioni e, quindi, anche in ore
intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento del
minore dall’istituto scolastico) sono privi di rilievo costituzionale.
(Inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell’art. 9, numero 2, della
legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b), numero 2, del
relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono,
quanto meno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione
dell’insegnamento della religione cattolica all’inizio od alla fine
delle lezioni).