Sentenza 19 giugno 2008, n.16612
La nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
“obiettivo” inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro che riguarda il movente “soggettivo” (Cass. 5766/1994,
16435/2003, e 7725/2004). Tanto premesso, ai fini della la
qualificazione dell’industrialità dell’attività (art. 2195 c.c.,
comma 1), per integrare il fine di lucro è necessaria l’idoneità –
almeno tendenziale – dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio,
nè ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di
congregazione religiosa dell’ente (Cass. G.U. 3353/1994, Cass.
97/2001).