Alimenti
Legge regionale 29 dicembre 2006, n.38
Regione Piemonte. Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38: “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. (da “Bollettino ufficiale della Regione Piemonte” n. 1 del 4 gennaio 2007) (Omissis) Art. 8. Criteri per l’insediamento delle attivita’ 1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all’Art. 1, la giunta regionale, sulla base di un monitoraggio […]
Decreto legge 16 novembre 2006
Legge regionale 07 febbraio 2005, n.28
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28: “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 11 del 10 febbraio 2005) ARTICOLO 1 Oggetto e finalità 1. […]
Legge regionale 12 maggio 2003, n.24
Legge regionale 12 maggio 2003, n. 24: “Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 20 del 16 maggio 2003) (Omissis) ARTICOLO 2 (Formazione e controlli) 1. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili con alimenti e garantire la salubrità degli stessi la Regione disciplina, entro […]
Legge regionale 24 marzo 2003, n.3
Legge regionale 24 marzo 2003, n. 3: “Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 13 del 27 marzo 2003, Supplemento Ordinario n. 1) (Omissis) ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di servizi alla persona) 1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, […]
Sentenza 07 novembre 2003
In tema di reati contro la famiglia, allorché le parti provengono per
nazionalità e quindi cultura, religione e formazione, da contesti
istituzionali e sociali del tutto diversi da quelli dello Stato
ospite, alla cui giurisdizione sono sottoposti, è opportuno che il
giudice, per la completezza della conoscenza degli elementi oggettivi
e soggettivi che sono alla base della sua decisione, si interroghi
sull’influenza che quei dati originari possano avere avuto sul fatto
commesso in Italia. In particolare, il diritto di famiglia marocchino
prevede che il matrimonio – secondo quanto stabilito dalla religione
islamica – possa essere sciolto in due modi: tramite il ripudio
(c.d. talaq) o il divorzio; mentre il divorzio è un diritto che
spetta alla donna, ma che è dalla legge circoscritto a soli cinque
gravi casi, per contro, il talaq consente al marito di ripudiare la
moglie senza necessità di addurre alcun motivo a sostegno di tale
pretesa. Tuttavia, considerato che lo scioglimento del matrimonio
concerne i rapporti tra i coniugi e non determina in alcun modo la
cessazione dei doveri di assistenza dei genitori nei confronti dei
figli, nel caso di specie, posto che l’imputato aveva avuto concreta
esperienza del fatto che, per le leggi dello Stato ospite, in quanto
padre era titolare del diritto/dovere di provvedere a fornire al
figlio minore i necessari mezzi di sussistenza (secondo quanto
disposto, al riguardo, dal Tribunale dei minorenni) e che lo stesso
era conscio, per propria cultura e religione (e dunque diritto) di
origine, di dovere provvedere al figlio fino all’età puberale, non
emergono elementi di meritevolezza tali da fondare la legittimità
della concessione delle attenuanti generiche ed il connesso effetto
premiale proprio della riduzione fino ad un terzo della pena da
applicarsi.