Sentenza 02 marzo 2010, n.90
L’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 504/92 relativo all’esenzione
dell’ICI, nella sua originaria formulazione, concedeva tali beneficio
agli immobili destinati esclusivamente ad “attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Successivamente la legge
248/05 ha disposto che l’esenzione “si intende applicabile alle
attività indicate nelle medesima lettera a prescindere dalla natura
commerciale delle stesse”. Dal tenore letterale della legge “si
intende” è evidente la natura interpretativa della stessa, per cui
nessuna eccezione di applicazione retroattiva della norma può essere
condivisa.
In OLIR.it: Commissione tributaria provinciale di Napoli. Sezione 41.
Sentenza 16 aprile 2009, n. 115
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(I grado)
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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
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