Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 marzo 2018, n.32028/2018

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'aggravante della
finalità di discriminazione non ricorre esclusivamente nel caso
in cui l'espressione oggetto di analisi riconduca alla
manifestazione di un pregiudizio nel senso dell'inferiorità
di una determinata razza, nazione, etnia o religione, ma anche quando
la condotta di chi la pronuncia, valutata nel suo complesso, risulti
intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a
suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, e comunque a dar luogo, in futuro o
nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti
discriminatori.

Sentenza 23 gennaio 2013, n.3339

Le “opere di carità” rappresentano un “servizio” tipico del
ministero cattolico – basti pensare alla destinazione delle elemosine
o delle somme espressamente destinate dagli oblanti ai poveri della
parrocchia – sicché modeste elargizioni a persone bisognose o
indigenti costituiscono, di fatto, una costante dell’attività dei
parroci. Nel caso di truffa ai danni di un parroco deve pertanto
ritenersi sussistente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, c.p.
(avere commesso il fatto nei confronti in un ministro di culto
“nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di
servizio”), consistendo la _ratio_ dell’aggravante in esame
nell’esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni
soggetti in ragione del peculiare ruolo svolto dagli stessi.

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La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Settimio Carmignani Caridi, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

Sentenza 22 ottobre 2012

Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico del Sig. Gabriele Paolo, depositata il 22 ottobre 2012 [fonte: www.vatican.va] SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIGNOR GABRIELE PAOLO   IL TRIBUNALE Composto dai signori Magistrati 1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe […]

Sentenza 06 luglio 2005

Le autorità bulgare vengono riconosciute responsabili di aver violato
il diritto alla vita in combinato disposto con il divieto di
discriminazione (artt. 2 e 14 CEDU). Il caso riguardava l’uccisione
da parte della polizia di due disertori rom, uccisi durante
l’esecuzione di un arresto che, data la situazione (i sospetti erano
disarmati, non avevano commesso reati violenti, non si erano dati alla
fuga) non giustificava il ricorso all’uso della forza, che secondo
l’art. 2 della Convenzione, deve essere “assolutamente necessario”. La
Corte ha ritenuto responsabile lo Stato bulgaro per la morte dei due
uomini e per non aver condotto indagini sufficientemente accurate
sulla presenza del movente razzista alla base del comportamento
incriminato.

Codice penale 22 luglio 1992

Code pénal de la République Française. Partie législative (version consolidée) (Approvato con legge 22 luglio 1992. In vigore dal 1 marzo 1994) Partie législative LIVRE Ier : Dispositions générales. TITRE III : Des peines. CHAPITRE II : Du régime des peines. (omissis) Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution […]