Aggiornamento
Decreto ministeriale 01 luglio 2015
Sentenza 13 novembre 2007, n.1108
Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato
sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i
quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri
insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
L’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione porta in ogni
caso ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di
cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 6 novembre 2003, n. 392).
Circolare 21 marzo 2003, n.55
Decreto Presidente Repubblica 16 maggio 2000, n.189
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n.189: “Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000”. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, […]