Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 dicembre 2016, n.25586

Lo svolgimento di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, senza le modalità di una
attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo
necessario ai fini delle agevolazioni in esame e va accertato in
concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le
caratteristiche della 'clientela' ospitata, della durata
dell'apertura della struttura e, soprattutto, dell'importo
delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai
'prezzi di mercato', onde evitare una alterazione del regime
di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di
Stato.

Sentenza 17 settembre 2010, n.642

L’esenzione dal pagamento della imposta ICI è possibile in presenza
di due condizioni: l’appartenenza dell’immobile ad ente non
commerciale, nonche’ la destinazione dello stesso ad una delle
attivita’ di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 504/1992.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 26 maggio 2010, n.221

Per l’applicabilità dell’esenzione ICI, prevista dall’art. 7,
lett. i del D.Lgs. 504/1992, agli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali destinati esclusivamente alle attività indicate nel
medesimo articolo (assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), non è
sufficiente che nell’immobile venga svolta una delle attività
indicate dal legislatore, ma è necessario che venga in concreto
verificato che l’attività – anche se rientrante tra quelle
interessate dall’esenzione – non sia svolta in modo da realizzare
reddito e, quindi, come attività commerciale. (Nel caso di
specie, detto beneficio fiscale non poteva trovare applicazione ad un
‘immobile che, se pur appartenente ad ente ecclesiastico, era
destinato allo svolgimento di attività oggettivamente commerciale,
quale la gestione di casa per ferie, con pagamento di tariffe).

Sentenza 12 maggio 2010, n.11437

Posto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, al fine
della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto
il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di
un’altra, è necessario che l’utilità sia oggettivamente arrecata
dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di
questa,  è insufficiente – ai fini dell’accertamento di un tale
rapporto di pertinenzialità fra casa canonica e chiesa – la
produzione di un risalente atto dell’autorità ecclesiastica senza la
verifica che negli anni tale destinazione sia stata
effettivamente realizzata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte – nel cassare la sentenza
impugnata – ha infatti ritentuo che il fatto che l’abitazione del
parroco fosse stata trasferita altrove (non saltuariamente) avrebbe
potuto comportato la cessazione della destinazione degli immobili
abitativi alla funzionalità dell’edificio di culto se non fosse stata
giustificata da circostanze che ne avessero dimostrassero la
contingente necessità. Circostanze che, ponendosi come eccezione
rispetto alla valenza probatoria implicita nella mancata utilizzazione
degli immobili da parte del parroco, spettava alla Parrocchia
dimostrare.

Sentenza 16 luglio 2010, n.16728

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nella
formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 203
del 2005, prevede la esenzione dall’ICI dell’immobile appartenente ad
uno dei soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c) (enti residenti nello Stato che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) a
condizione che l’ente lo utilizzi direttamente ed in via esclusiva per
una delle attività istituzionali indicate nella disposizione. Fra le
attività istituzionali degli enti ecclesiastici sono riconosciute
meritevoli del beneficio quelle “di cui alla L. 20 maggio 1985, n.
222, art. 16, lett. a” (e cioè “di religione e di culto, quelle
dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi ed all’educazione cristiana”). Quelle, viceversa, indicate
alla L. n. 222 del 1985, lett. b (“diverse da quelle di religione e
di culto”), in quanto escluse dal richiamo, possono rientrare nella
previsione agevolativa soltanto in quanto siano riconducibili a
quelle, specificamente indicate dalla disposizione, che sono protette
per tutti gli enti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c), e – come per gli enti non religiosi – a condizione
che siano svolte esclusivamente allo scopo istituzionale protetto.
(Nel caso di specie, la attività esercitata in una  “casa di
ospitalità” non veniva ritenuta riconducibile alla “attività di
religione”, come definita dalla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a),
ma nelle “attività diverse” quali devono considerarsi “le attività
commerciali o a scopo di lucro” a norma della L. n. 222 del 1985, art.
16, lett. b).

Circolare 23 aprile 1998, n.25

Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici. Circolare n. 25 concernente: "Enti ecclesiastici e riforma del non profit", 23 aprile 1998. 1. Occorre anzitutto ricordare che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono enti non commerciali, che per legge hanno come oggetto principale l'attività istituzionale di religione o di culto (cf. […]

Sentenza 20 novembre 2009, n.24502

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992 ed alle L. n. 121 del 1985 e L. n.
222 del 1985 un ente ecclesiastico puo’ svolgere liberamente, nel
rispetto delle leggi dello Stato, anche un’attivita’ di carattere
commerciale, ma non per questo si modifica la natura
dell’attivita’ stessa, e, soprattutto, le norme applicabili al suo
svolgimento rimangono, anche agli effetti tributari, quelle previste
per le attivita’ commerciali, senza che rilevi che l’ente la
svolga, oppure no, in via esclusiva, o prevalente. Di qui, il
corollario per il quale gli immobili destinati da un ente
ecclesiastico ad attivita’ oggettivamente commerciali, siccome non
soltanto ricettive o sanitarie quindi ricomprese nella previsione
dell’art-. 7, lett. i), non rientrano nell’ambito dell’esenzione
dell’ICI attesa l’irrilevanza della destinazione degli utili
eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi.

Scambio di note 22 dicembre 2006

Intercambio de Notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación referidas a los acuerdos sobre asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica, 22 de diciembre de 2006. Nota Verbal Señor Ministro: Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de acusar recibo de su Nota […]

Sentenza 03 febbraio 2006, n.2412

L’art. 33, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, come
modificato dall’art. 2, comma 5, L. 2 aprile 2001, n. 136, stabilisce
che «sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26
settembre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in
vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati».
Pertanto, tenuto conto della chiara applicazione retroattiva della
norma citata per espressa scelta del legislatore e della circostanza
che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso
riconosciuto in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 101/1989,
deve ritenersi che spetti a quest’ultima l’esenzione dall’INVIM
periodica (e quindi anche dal l’INVIM straordinaria, la quale, per
esplicita disposizione dell’art. 1, comma 2, non 6 dovuta dai soggetti
esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del
D.P.R. n. 643/1972.