Sentenza 28 gennaio 2005, n.1822
L’esecuzione nell’ordinamento italiano delle sentenze del tribunale
ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo
nell’ordine pubblico, se tale esclusione è rimasta nella sfera
psichica del suo autore e non sia stata manifestata, oppure non sia
stata conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge. In tal caso infatti
si verifica un contrasto con il principio inderogabile della tutela
della buona fede e dell’affidamento incolpevole, che è tuttavia
ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di
disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore
contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al titolare di tale
diritto va riconosciuto anche il conseguente diritto di scegliere la
non conservazione del rapporto viziato per fatto dell’altra parte, in
questo caso non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza solo
nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il
vizio del consenso dell’altro coniuge chieda egli stesso l’esecuzione
alla Corte d’appello.