Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 gennaio 2005, n.1822

L’esecuzione nell’ordinamento italiano delle sentenze del tribunale
ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo
nell’ordine pubblico, se tale esclusione è rimasta nella sfera
psichica del suo autore e non sia stata manifestata, oppure non sia
stata conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge. In tal caso infatti
si verifica un contrasto con il principio inderogabile della tutela
della buona fede e dell’affidamento incolpevole, che è tuttavia
ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di
disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore
contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al titolare di tale
diritto va riconosciuto anche il conseguente diritto di scegliere la
non conservazione del rapporto viziato per fatto dell’altra parte, in
questo caso non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza solo
nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il
vizio del consenso dell’altro coniuge chieda egli stesso l’esecuzione
alla Corte d’appello.

Sentenza 04 novembre 2005, n.21395

L’istituto della kafalah, previsto dal diritto islamico quale
strumento di protezione dell’infanzia, attribuisce agli affidatari
un “potere-dovere” di custodia, con i contenuti educativi di un vero e
proprio affidamento preadottivo, ma non attribuisce tutela né
rappresentanza legale. Deve essere pertanto esclusa la legittimazione
del kafil a proporre opposizione avverso la dichiarazione dello stato
di adottabilità del minore affidato.

Sentenza 19 giugno 2006, n.27613

La scelta di far frequentare la lezione di catechismo nello stesso
giorno fissato per l’incontro con il padre non costituisce violazione
del provvedimento adottato dal giudice in sede di separazione posto
che le decisioni dei parroci in materia di catechismo sono
insindacabili, stante la natura collettiva delle stesse e la
necessità di tener conto degli impegni scolastici dei ragazzi.

Legge 28 marzo 2001, n.149

Legge 28 marzo 2001, n. 149: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonche’ al titolo VIII del libro primo del codice civile”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 96 del 26 aprile 2001) TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA Art. 1. 1. Il […]

Legge 08 febbraio 2006, n.54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54: “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 50 del 1° marzo 2006) Art. 1 (Modifiche al codice civile) 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in […]

Sentenza 17 gennaio 2006, n.1737

Cassazione – Sezione prima penale. Sentenza 25 ottobre 2005-17 gennaio 2006, n. 1737. Presidente Gemelli – Relatore BardovagniPg Viglietta – Ricorrente Magtouf Osserva Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le richieste di affidamento al servizio sociale o semilibertà avanzate da Magtouf Samir, condannato per reati concernenti le armi e […]

Sentenza 11 novembre 2005, n.21865

La presunta lesione del diritto di difesa nelle procedure
ecclesiastiche non è rilevabile d’ufficio dalla Corte d’Appello in
sede di delibazione delle sentenze dichiarative di nullità
matrimoniali, in quanto attinente alle modalità di giudizi svoltisi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali
vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e
3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c. (norma, quest’ultima, ormai
abrogata ex articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, ma connotata da
ultrattività in subiecta materia perché espressamente richiamata
dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18
febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede). Si
aggiunga, inoltre, che nel caso di riserva mentale unilaterale, la
“non opposizione” dei coniuge incolpevole – secondo costante
giurisprudenza – è sufficiente a consentire la delibazione della
relativa sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale
di uno dei “bona matrimonii”. Tuttavia, detta non opposizione da parte
dell’incolpevole, nei confronti della richiesta di delibazione
avanzata dall’altro coniuge, deve in ogni caso risultare da un
comportamento processuale inequivoco e non può ritenersi sufficiente
allo scopo il semplice silenzio dell’interessato o, ancor meno, la sua
contumacia nel corso del giudizio di merito.

Sentenza 09 giugno 2005, n.12169

Il concetto di “carico”, di cui al testo unico sull’immigrazione,
sia nel diritto interno che in quello internazionale, integra il
collegamento esistente tra due soggetti, per il quale uno ha l’onere
del sostentamento dell’altro, che non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento. Conseguentemente, nessun riferimento specifico
ad altri concetti, come quello di potestà sui minori dei genitori,
esclusiva o concorrente, può avere rilievo per negare il diritto
dello straniero extracomunitario alla riunione ai figli minori, quando
al loro sostentamento provveda in via esclusiva, non contribuendovi
l’altro genitore (nel caso si specie, una cittadina marocchina,
dotata di regolare permesso di soggiorno, chiedeva il ricongiugimento
con i figli minori, nati da un precedente matrimonio in Marocco,
impugnando il provvedimento di diniego del visto di ingresso da parte
dell’Ambasciata Italiana, motivato in forza dell’avvenuto atto di
ripudio dell’istante da parte del primo marito).

Legge regionale 14 dicembre 2004, n.34

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34: “Politiche regionali per i minori”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 51 del 17 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 1) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi e finalità) 1. La Regione adotta ogni azione idonea ad […]

Sentenza 07 novembre 2003

In tema di reati contro la famiglia, allorché le parti provengono per
nazionalità e quindi cultura, religione e formazione, da contesti
istituzionali e sociali del tutto diversi da quelli dello Stato
ospite, alla cui giurisdizione sono sottoposti, è opportuno che il
giudice, per la completezza della conoscenza degli elementi oggettivi
e soggettivi che sono alla base della sua decisione, si interroghi
sull’influenza che quei dati originari possano avere avuto sul fatto
commesso in Italia. In particolare, il diritto di famiglia marocchino
prevede che il matrimonio – secondo quanto stabilito dalla religione
islamica – possa essere sciolto in due modi: tramite il ripudio
(c.d. talaq) o il divorzio; mentre il divorzio è un diritto che
spetta alla donna, ma che è dalla legge circoscritto a soli cinque
gravi casi, per contro, il talaq consente al marito di ripudiare la
moglie senza necessità di addurre alcun motivo a sostegno di tale
pretesa. Tuttavia, considerato che lo scioglimento del matrimonio
concerne i rapporti tra i coniugi e non determina in alcun modo la
cessazione dei doveri di assistenza dei genitori nei confronti dei
figli, nel caso di specie, posto che l’imputato aveva avuto concreta
esperienza del fatto che, per le leggi dello Stato ospite, in quanto
padre era titolare del diritto/dovere di provvedere a fornire al
figlio minore i necessari mezzi di sussistenza (secondo quanto
disposto, al riguardo, dal Tribunale dei minorenni) e che lo stesso
era conscio, per propria cultura e religione (e dunque diritto) di
origine, di dovere provvedere al figlio fino all’età puberale, non
emergono elementi di meritevolezza tali da fondare la legittimità
della concessione delle attenuanti generiche ed il connesso effetto
premiale proprio della riduzione fino ad un terzo della pena da
applicarsi.