La legislazione nazionale conosce l’adozione da parte del single:
trattasi dell’adozione “in casi particolari”, di cui all’art. 44 della
l. 184/1983 – che ha effetti limitati rispetto all’adozione
legittimante – o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, commi
4 e 5, della stessa legge. Solo in questi casi il legislatore
nazionale si è avvalso infatti della facoltà, rimessa agli stati
dall’art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di
minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1962 e ratificata
dall’Italia con la l. 357/1974, di prevedere l’adozione da parte di
persone singole. Al di fuori delle predette ipotesi, la citata norma
pattizia non consente ai giudici italiani di concedere l’adozione di
minori a persone singole. Al contrario, il principio fondamentale è
quello, scaturente dall’art. 6 della l. 184/1983, secondo il quale
l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in
matrimonio da almeno tre anni) e non ai singoli componenti di questa:
principio applicabile – per effetto dell’art. 29-bis della stessa
legge introdotto dall’art. 3 della l. 476/1998 – anche alle adozioni
internazionali. Tuttavia, tali adozioni internazionali devono essere
ritenute ammissibili negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione
nazionale legittimante o quella in casi particolari. Questa esegesi,
se induce alla conclusione della possibilità per il single di
procedere all’adozione internazionale nei casi particolari di cui
all’art. 44 cit., non può comunque certamente fondare il
riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da
parte di persona singola: ammissibilità, esclusa in via generale,
come si è già precisato, nell’adozione nazionale, alla stregua del
diritto vigente. In ogni caso resta fermo che il legislatore
nazionale, tanto più in presenza della disposizione convenzionale
sopra menzionata (art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967),
che a ciò lo facoltizza, ben potrebbe provvedere – nel concorso di
particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in
volta al prudente apprezzamento del giudice – ad un ampliamento
dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una
singola legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più
conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un
criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di
coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la
presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una
famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.