Parere 06 marzo 2007
Ai fini della concessioni di finanziamenti regionali volti a
realizzare interventi di “recupero e fruizione del patrimonio
culturale e ambientale”, occorre rilevare come la casa canonica sia
collegata alla Chiesa parrocchiale da un vincolo pertinenziale (ex
artt. 817 e 818 cod. civ., quale pertinenza immobiliare: cfr. Cass. n.
974/1975), il che fornisce una generale indicazione di almeno
potenziale estendibilità alla canonica del trattamento giuridico
previsto per la cosa principale; inoltre, si deve rilevare come la
struttura parrocchiale nel suo insieme, cioè comprensiva anche della
canonica, assuma uno specifico rilievo sul piano “culturale”, anche
quale centro di aggregazione umana, di ritrovo, di incontro, di
formazione e, in generale, di sviluppo della persona umana (nel caso
di specie, il provvedimento impugnato escludeva dai finanziamenti
regionali il restauro e l’adeguamento degli impianti di una Chiesa
parrocchiale e dell’annessa Canonica, perché il progetto prevedeva
non soltanto “il restauro e la realizzazione di impianti nella
Chiesa”, ma includeva anche “interventi nella casa canonica”, ambito
ritenuto “non conforme alle previsioni del complemento di
programmazione”).