Addebitabilità
Sentenza 06 agosto 2004, n.15241
In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede
religiosa – e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive
del nuovo culto -, connettendosi all’esercizio dei diritti garantiti
dall’art.19 della Costituzione, non puo’, di per se’ solo,
considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che
non vengano superati i limiti di compatibilita’ con i concorrenti
doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt.143, 147 c.c.,
determinandosi, per l’effetto, una situazione di improseguibilita’
della convivenza o di grave pregiudizio della prole. Nel caso di
specie, la scelta di appartenenza ad una confessione religiosa tale da
determinare l’allontanamento dalla casa coniugale e la rinuncia alla
convivenza non puo’ rientrare nell’ambito dell’esercizio di un diritto
costituzionalmente garantito onde escludere l’addebitabilita’ della
separazione.