Parere 20 dicembre 1995, n.3575
Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione agli acquisti
di enti confessionali, il Prefetto può ricorrere alla “conferenza di
servizi”, prevista dall’art. 14 della legge n. 241 del 1990, ma si
deve escludere che possa farsi valere come silenzio-assenso, in base
al terzo comma di tale norma, l’eventuale mancata partecipazione
dell’U.T.E. e il silenzio da esso serbato nei 20 giorni successivi
alla convocazione della conferenza. Invero, il parere dell’U.T.E.,
nella sistematica della legge cit., è inquadrato nella figura della
“valutazione tecnica”, la cui assenza non conduce, a differenza di
altri figure (intesa, concerto, nulla-osta, assenso, ecc.) previste
dalla stessa legge, alla formazione del silenzio-assenso, bensì
permette il ricorso ad un altro rimedio: procurarsi aliunde quella
“valutazione tecnica” che resta comunque necessaria e non può,
quindi, essere surrogata dal silenzio dell’organo tecnico.