Ordinanza 22 novembre 2001, n.379
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, in quanto il regime
del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso sarebbe ingiustamente
differenziato in base alla circostanza che le confessioni religiose
abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite
accordi o intese. Infatti la questione – sollevata allo scopo di
rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli aderenti a
confessioni religiose regolate da intese – non investe la norma
concernente la fattispecie oggetto del giudizio ‘a quo’, bensì la
norma riguardante la disciplina che si vorrebbe estendere, sicché
l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, lungi dal produrre
conseguenze nel giudizio ‘a quo’, avrebbe l’effetto – indesiderato –
di generalizzare la portata della disciplina applicabile nel giudizio
davanti al giudice rimettente.