Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 28 settembre 1994, n.122

Va riconosciuta ed autorizzata ad accettare le donazioni che ne
costituiscono il patrimonio la Fondazione di culto e di religione,
approvata dall’autorità ecclesiastica competente, che si propone di
assistere moralmente e religiosamente gli anziani e i giovani, con
attività di catechesi ed educazione cristiana svolte permanentemente
e prevalentemente, ed il cui statuto curi di istituire un Collegio di
Revisori dei Conti e di prevedere espressamente la necessità dei
controlli canonici per l’eventuale alienazione da parte dell’ente
dei beni di carattere storico e artistico.

Sentenza 28 novembre 2001, n.15121

In tema di donazione a persone giuridiche o a enti ecclesiastici, a
norma dell’art. 782, comma 4, c.c., la dichiarazione del donante resta
ferma per un anno, ma se entro l’anno muore il donante, la sua
dichiarazione cade con il fatto stesso della morte e a nulla giova
un’autorizzazione o un’accettazione successiva giacché quest’ultima
non può incontrarsi con la dichiarazione del donante.

Parere 26 maggio 1994, n.1307

É sospeso il rilascio del parere avente ad oggetto l’autorizzazione
ad accettare una donazione disposta in favore di un ente di culto
diverso dal cattolico, essendo necessario acquisire l’estratto dello
stato patrimoniale dell’ente, il certificato del competente
tribunale riguardante l’iscrizione dell’ente suddetto nel registro
delle persone giuridiche, l’atto costitutivo o statuto dell’ente
medesimo.

Parere 07 dicembre 1993, n.1085

Lo statuto di una casa di procura che, oltre a perseguire i tipici
fini di rappresentanza, svolga anche un’attività di formazione e di
cultura attraverso i mezzi di comunicazione, deve prevedere la
dichiarazione di accettazione della nomina alla carica di
rappresentante legale dell’ente; deve inoltre prevedere redazione,
modalità e termini massimi di approvazione dei bilanci, preventivo e
consuntivo, relativi all’esercizio delle attività di cultura e
formazione svolte dalla procura, nonché la presenza di un revisore o
di un collegio dei revisori dei conti; infine, deve contenere
esplicito rinvio alle norme del codice civile sulla procedura di
liquidazione ed estinzione delle persone giuridiche.

Parere 30 luglio 1993, n.856

Non si ravvisano ragioni ostative al rilascio della richiesta
autorizzazione. Non risulta, però, chiaramente come l’ente istante
intenda rispettare la volontà dei testatori. In particolare, occorre
che l’ente specifichi come intenda utilizzare i proventi che saranno
ricavati dall’alienazione degli immobili ricevuti in donazione.
Nelle more è sospeso il rilascio del parere.

Parere 10 febbraio 1993, n.876/87

Nel caso in esame si osserva che la finalità del lascito non può
essere considerata di ordine beneficiale o di sostentamento del clero,
trattandosi di eredità destinata al capitolo cattedrale per finalità
di culto.

Legge 22 giugno 2000, n.192

Legge 22 giugno 2000, n. 192: “Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 161 del 12 luglio 2000) Art. 1. 1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente: “Art. 13. – (Abrogazione delle […]

Sentenza 03 febbraio 1993, n.1320

Gli acquisti dei beni immobili e l’accettazione di donazioni o
eredità da parte di enti operanti nel settore della beneficenza
pubblica e dell’istruzione artigiana e professionale debbono essere
autorizzati dal presidente della giunta regionale, ai sensi degli art.
13-15 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 che hanno trasferito alle regioni
l’esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti
l’acquisto di beni immobili e l’accettazione di eredità e legati
da parte di enti pubblici operanti nella materia di cui al decreto
medesimo, senza che tale autorizzazione debba essere preceduta dal
parere obbligatorio del consiglio di stato, atteso che tale parere è
previsto dall’art. 1 l. 5 giugno 1850 n. 1037 solo in considerazione
della qualità statale dell’organo chiamato a concedere
l’autorizzazione e non è perciò necessario per le autorizzazioni
attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 15 d.p.r. 24
luglio 1977 n. 616, in relazione alle quali l’obbligo consultivo si
risolverebbe in un limite ingiustificato dell’autonomia regionale.*