Ordinanza 08 febbraio 1993
É illegittimo il ricorso all’assistenza della forza pubblica da
parte dell’ufficiale giudiziario nel compimento di atti esecutivi
promossi nei confronti del conduttore di un immobile di proprietà
privata adibito all’esercizio pubblico del culto ebraico, stante il
chiaro disposto dell’art. 15 della legge 8 marzo 1989, n. 101, che
deve considerarsi applicabile anche ai luoghi di culto ebraico aperti
al pubblico per i quali sia stato ottenuto giudizialmente il rilascio
per finita locazione.