Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 giugno 1994

New Brunswick Court of Appeal. Sentenza 23 giugno 1994. Region 2 Hospital Corp. c. Walker (Litigation Guardian of). Il Medical Consent of Minors Act, S.N.B. 1976, prevede che, una volta accertata la capacità di intendere e di volere di un minore, questi possa disporre del diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche nel caso in cui […]

Sentenza 22 ottobre 1997, n.1329

Cassazione Penale. Sesta Sezione. Sentenza 22 ottobre 1997, n. 1329. (omissis) IN FATTO All’esito di complesse e articolate indagini, esperite per molti anni su tutto il territorio nazionale in ordine all’attività dispiegata da appartenenti a diverse sedi della Chiesa di Scientology e dei collegati centri Narconon, il Giudice istruttore del Tribunale di Milano con ordinanza […]

Sentenza 18 marzo 1994, n.3261

L’uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali,
deve svolgersi nei limiti dell’attività connessa al culto per
rientrare nell’attività tutelata dall’accordo tra Stato e Chiesa
cattolica. La stipula del Concordato non ha infatti comportato una
rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici
primari, quali il diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. Ne
consegue che on può invocarsi l’applicazione dell’art. 2 tra
Stato e Santa Sede approvato con L. n. 121/1985 né l’applicazione
di regolamenti ecclesiastici locali qualora le campane siano
utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all’esercizio del
culto. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso sentenza di
condanna di un parroco per la contravvenzione di cui all’art. 659
c.p. per aver fatto funzionare i rintocchi delle campane con orologio
elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d’ora, con rumori
eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguentemente disturbo
al riposo e alle occupazioni delle persone). Ricorrono gli estremi
della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un
concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale
tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri
oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono
nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che
non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per
accertare l’intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su
altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il
convincimento – esplicitato con motivazione indenne da vizi logici –
che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni
fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale
tollerabilità. (Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un
parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane
della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte
ogni quarto d’ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza
acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle
persone).

Parere 02 dicembre 1992, n.3011

Ai fini della concessione della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di una parrocchia, l’accertamento
che il patrimonio dell’ente consista unicamente nelle offerte dei
fedeli e nei beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità
e legati non offre adeguata garanzia di stabilità della parrocchia e
di sufficienza dei mezzi per il raggiungimento delle finalità
statutarie.

Sentenza 26 febbraio 1993, n.2415

Il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda
concernente la risoluzione, a causa della soppressione della relativa
carica, del rapporto di lavoro del segretario generale
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare
di Malta (Acismom) e le conseguenze patrimoniali dell’allegata
illegittimità di detta risoluzione, tenuto conto che l’esame di
tale controversia implica necessariamente un’indagine ed un
sindacato sull’assetto organizzativo dell’ente, avente
soggettività internazionale, essendo l’attività di detto organo
non limitata alla sfera sanitaria ma strettamente inerente alle
funzioni istituzionali e pubblicistiche (nell’ambito
dell’ordinamento maltese), dell’Acismom.

Sentenza 01 marzo 1997, n.1819

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 1 marzo 1997, n. 1819 (Senofonte; Vitrone) MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge l° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., si duole che la sentenza impugnata […]