Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 aprile 2011, n.115

L’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n.
125, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali
del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non
attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e
temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti –
viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in
quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità
amministrativa in un ambito, quello della imposizione di
comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei
consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo
dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare,
di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Tale norma
deve pertanto ritenersi illegittima nella parte in cui comprende la
locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

Ordinanza 04 marzo 2010, n.160

TAR Veneto. Sezione III. Ordinanza sospensiva 4 marzo 2010, n. 160: "Accolta la richiesta di sospensione cautelare dell'ordinanza anti-accattonaggio". Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 245 del 2010, proposto da: Razzismo Stop Associazione Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dell'Agnese, con […]

Ordinanza 22 marzo 2010, n.40

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli
articoli 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76,
77, 97,113, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella
parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle
parole “contingibili ed urgenti”. Secondo l’attuale formula,
infatti, Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta “con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione” . Per effetto della legge di conversione è stato
pertanto attribuita al Sindaco, accanto al tradizionale potere di
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini,
la possibilità di adottare ordinanze anche non contingibili ed
urgenti (nel caso di specie, l’ impugnatava riguarda una ordinanza
comunale di divieto dell’accattonaggio su tutto il territorio
comunale, compresi una serie di luoghi puntualmente indicati: le
intersezioni stradali, l’interno delle aree adibite a
parcheggio, le zone in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri,
gli ingressi di esercizi commerciali o di uffici pubblici).

Ordinanza 01 ottobre 2010, n.39

Comune di Follonica. Ordinanza sindacale 1 ottobre 2010, n. 39: "Divieto di comporatamenti non conformi ai criteri di civile convivenza (bivacchi, abbigliamento inadeguato, accattonaggio molesto o con animali, abbandono di rifiuto, imbrattamento di mura o di arredi). IL SINDACO Premesso che tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale vi sono la prevenzione e la repressione dei comportamenti che, […]

Ordinanza 01 ottobre 2010, n.700

L’ordinanza impugnata, sebbene non intenda sanzionare di per sé la
mendicità, ma solo quella posta in essere recando disturbo e
molestia, si fonda su una norma di dubbia legittimità costituzionale.
Infatti l’articolo 54 TUEL novellato, che attribuisce al Sindaco un
vasto potere di ordinanza, esercitabile senza limiti di tempo e a
prescindere da situazioni di urgenza, è potenzialmente eversivo della
gerarchia delle fonti prevista dalla Carta costituzionale, che
consente in linea di principio solo alla legge e agli atti equiparati
di incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino.