Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 febbraio 2017, n.6912

Il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza del
soggetto ecclesiastico, bensì solo quella acquisita
dell’ambito di attività connesse all’esercizio del
ministero religioso. Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di
tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi
alla richiesta di deporre, incorrendo in caso contrario nel reato di
falsa testimonianza.

Report 23 maggio 2014

Città del Vaticano, 23 maggio 2014 (Fonte: VIS). Il Comitato
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla Convenzione Contro
la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti
(CAT), ha pubblicato un'anticipazione delle Osservazioni
Conclusive relative al Rapporto Iniziale della Santa Sede.
Riconoscendo l'impegno della Santa Sede nel realizzare serie e
sostanziali riforme che hanno determinato un ulteriore progresso dei
principi e degli obiettivi del CAT, le Osservazioni Conclusive
riconoscono la buona volontà della Santa Sede
nell'adempiere e nel far progredire il CAT, nell'istituire
riforme per contrastare gli abusi sessuali e risarcire e promuovere il
trattamento e la cura delle vittime di abusi sessuali.Nel rapporto
viene evidenziato che il Comitato non ha riscontrato violazioni del
CAT da parte della Santa Sede e si riconosce che la Santa Sede, le
diocesi cattoliche e gli ordini religiosi hanno compiuto sforzi
rilevanti per contrastare gli abusi sessuali perpetrati nei confronti
di minori. Nell'esprimere apprezzamento per il dialogo aperto e
costruttivo con la Delegazione della Santa Sede, il Comitato ha preso
atto del fatto che la Santa Sede, le Diocesi cattoliche e gli ordini
religiosi hanno stanziato risarcimenti per le vittime di abusi
sessuali. Infine le Osservazioni Conclusive non asseriscono che
l'impegno della Chiesa nella protezione dei bambini non nati
costituisca una forma di tortura o di trattamento crudele, disumano o
degradante nel CAT, salvaguardando così il diritto umano
fondamentale alla libertà di religione e di opinione e la
tutela e promozione della vita umana.

Circolare 03 aprile 2014

Linee guida 28 marzo 2014

Il 28 marzo 2014 è stato pubblicato il testo delle
"Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di
minori da parte di chierici
", predisposte e approvate sulla
base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Con lettera circolare del maggio 2011 la Congregazione per la
Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi
sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e ha invitato le
Conferenze episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012,
delle proprie «linee guida». Facendo seguito a tali
indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della
CEI, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso
del Consiglio Permanente di settembre 2011; successivamente, tenuto
conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato
il testo
delle Linee guida
che ha ricevuto l’approvazione del
Consiglio Episcopale Permanente della CEI nella sessione di gennaio
2012 e dell’Assemblea Generale nel maggio 2012. Questo testo
è stato quindi trasmesso alla Congregazione per la Dottrina
della Fede con lettera del 27 maggio 2012. Con successiva
comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione trasmetteva
alla Conferenza episcopale italiana alcune osservazioni e suggerimenti
circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.
Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale
Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario
ed a riformulare i periodi segnalati così come richiesto. Il
testo così rivisto è stato presentato al Consiglio
permanente della CEI del gennaio 2014 e quindi trasmesso alla
Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014 [fonte:
chiesacattolica.it].

Sentenza 05 marzo 2008

E’ possibile intentare una causa civile contro la Santa Sede per i
fatti commessi da un sacerdote, dovendosi considerare la Santa Sede
quale datore di lavoro del prete, come tale sottratta, secondo quanto
disposto dal _Foreign Sovereign Immunity Act_, alle immunità previste
dal diritto internazionale. In riforma della sentenza impugnata, si
stabilisce al contrario che la Santa Sede non può essere citata in
giudizio per rispondere dei medesimi comportamenti in ragione di una
sua eventuale omessa vigilanza e nemmeno in quanto persona giuridica
sovraordinata all’Arcidiocesi o all’Ordine religioso di
appartenenza del reo.
La parte lesa, J.V.D., afferma di aver subito abusi sessuali
all’età di 15-16 anni, quando frequentava la Chiesa Cattolica di
Sant’Alberto a Portland, Oregon. Afferma inoltre che le istituzioni
religiose erano a conoscenza dei comportamenti del prete, tanto che
questi fu trasferito da una parrocchia irlandese alla Chiesa di
Sant’Alberto. Poiché nel frattempo il prete responsabile è
deceduto, il ricorrente cita in giudizio, affinché ne sia affermata
la responsabilità civile, la Santa Sede, l’Arcidiocesi di Portland,
il Vescovo di Chicago e l’Ordine di appartenenza del reo.
La Corte di Appello, preso atto che i fatti non sono contestati,
afferma la propria giurisdizione su Arcidiocesi, Vescovo e Ordine
religioso in quanto enti costituite sulla base delle leggi nazionali
americane. Poiché non è stato sufficientemente dimostrata
l’esistenza di un potere di controllo continuato sull’attività di
tali enti, viene esclusa la giurisdizione sulla Santa Sede per
l’attività dei predetti enti, che restano per la legge americana
persone giuridiche del tutto autonome. Allo stesso modo l’eventuale
accertamento di un omesso controllo sugli atti del sacerdote o
dell’esistenza di un dovere di informare le famiglie che
frequentavano la parrocchia è sottratto al giudice americano,
trattandosi di attività discrezionali come tali ricadenti
nell’ambito delle immunità disposte in favore degli Stati esteri.
La giurisdizione delle Corti statali viene riconosciuta invece nei
confronti della Santa Sede per la sua responsabilità quale datore di
lavoro del ministro di culto, per tutti i comportamenti da questi
tenuti “nell’ambito dell’attività lavorativa”. La Corte,
evidenza come il sacerdote avesse utilizzato la sua posizione di
pastore dei giovani, guida spirituale e confessore del ricorrente e
della sua famiglia per guadagnare la loro fiducia e confidenza,
creando così i presupposti le condizioni favorevoli per la
realizzazioni della condotta criminosa. Ai sensi del _Foreign
Sovereign Immunity Act _le immunità previste dal diritto
internazionale non si applicano al datore di lavoro, e quindi alla
Santa Sede nel caso in oggetto, per i fatti commessi dai propri
dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
(Stesura dell’Abstract a cura del Prof. Nicola Fiorita – Università
degli Studi della Calabria)

Sentenza 02 gennaio 2009, n.12

Il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o
giudiziaria né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente
attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi, sicché non riveste la qualità di
pubblico ufficiale. Avuto però riguardo ai compiti che la legge
attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico
perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o
internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico, la
cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa,
dall’assenza dei poteri tipici della funzione pubblica (poteri
decisori, autoritativi o certificativi), dall’attività intellettiva,
e non meramente applicativa o esecutiva, che lo caratterizza (nel caso
di specie, veniva pertanto ritenuto sussistente il requisito
soggettivo per la configurazione del reato di concussione).