Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 15 marzo 2016, n.10

L.R. Veneto 15 marzo 2016, n. 10: "Abrogazione della l.r. 22 dicembre 1989, n. 54 – Interventi a tutela della cultura dei rom e dei sinti". Art. 1 – Abrogazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”. 1. La legge regionale 22 dicembre 1989, […]

Legge 16 dicembre 2002

Cantone Ticino. Legge 16 dicembre 2002: “Legge sulla Chiesa cattolica”. Art. 1 (Definizione) 1. La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi. 2. Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, Vescovo di Lugano. Art. […]

Sentenza 07 gennaio 1995, n.14

A seguito dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (Legge n. 121/85) è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica in materia
di nullità del matrimonio, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Tale criterio, tuttavia, se trova fondamento
testuale nella normativa in tema di delibazione, non riceve analogo
sostegno nel caso di cognizione diretta del giudice italiano;
pertanto, in via di principio, non può essere esclusa la
giurisdizione dello Stato neppure dalla pendenza davanti ad un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa alla
stregua di quanto dispone l’art. 3 c.p.c. Venuta meno la
giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici per le cause di
nullità del matrimonio concordatario, la parte interessata, nel
proporre tale domanda davanti al giudice italiano, potrà
elettivamente dedurre in via alternativa o cumulativa l’applicazione
delle norme che disciplinano la validità del vincolo matrimoniale
alla stregua dell’uno o dell’altro ordinamento, con il limite, per
quanto riguarda l’ordinamento canonico, derivante dal disposto
dell’art. 31 disp. prel. c.c. Deve essere dichiarata la nullità del
matrimonio canonico con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e
3º comma, punto 1, c.c., nel caso in cui sia accertato che il
consenso di una delle parti è stato prestato per effetto di errore
essenziale sull’impotenza coeundi dell’altra parte, conosciuta
soltanto dopo la celebrazione del matrimonio.

Legge 22 giugno 2000, n.192

Legge 22 giugno 2000, n. 192: “Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 161 del 12 luglio 2000) Art. 1. 1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente: “Art. 13. – (Abrogazione delle […]

Parere 27 aprile 1988, n.63

Le norme dell’art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’all. C al
r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l’esposizione del
crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate
implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria
sull’insegnamento della religione cattolica.