Sentenza 20 luglio 1994
Non è legittimo respingere la richiesta di un’associazione per
l’annullamento dei deliberati d’una assemblea di comproprietari
avversi alla destinazione al culto dei locali di proprietà
dell’associazione medesima, siti nel condominio, senza precisare
perché l’attività di culto sarebbe di natura tale da determinare
inconvenienti e rischi maggiori rispetto alla destinazione dei locali
per uso misto d’abitazione e di uffici professionali e commerciali,
previsto dal regolamento cui risultano vincolati i condomini.