Sentenza 27 settembre 2006, n.5676
L’ art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il servizio di
insegnamento utile per l’ammissione alla sessione riservata di esami
per il conseguimento dell’abilitazione e per il conseguente
inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere stato prestato
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi
di concorso, con il possesso di specifico titolo di studio”.
L’insegnamento di religione non trova corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della suddetta sessione riservata, con rapporto di lavoro a
tempo determinato in virtù di incarichi annuali – e non trova,
quindi, collegamento in una individuata classe di concorso; requisiti
che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto
dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica
richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.
L’assenza di un ruolo ordinario e di una classe di concorso per la
religione non consente, quindi, la valutazione dell’insegnamento
della religione ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di
esami.